Era socia nonché membro del consiglio di amministrazione di una società con sede a Messina. Il giorno prima della revoca dell’incarico, senza preventivo avviso e durante la pausa pranzo, il dirigente della società cambiava la serratura così da renderle impossibile l’accesso ai locali

In primo grado, i giudici di merito avevano condannato l’imprenditore titolare della società e il dirigente che aveva eseguito l’ordine di sostituzione della serratura, per il reato di violenza privata ai danni della donna, cui era stato negato l’accesso ai locali, in tal modo impedendole di svolgere le sue mansioni di internal audit e di controllo sull’andamento della gestione aziendale.

La sentenza veniva confermata in appello.

Cosicché i due imputati presentavano ricorso per Cassazione, tramite i propri difensori di fiducia.

Ma niente da fare perché anche per i supremi giudici della Cassazione si trattava di un vero e proprio caso di violenza privata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ad integrare il reato in parola è sufficiente che il requisito della violenza si identifichi in un qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso dalla libertà di determinazione e di azione, potendo consistere sia in violenza fisica propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima, sia in violenza cd. impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzo anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

Violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

La coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza dell’illegittimità di tale costrizione, rappresenta l’elemento differenziale della violenza privata rispetto al diritto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che presuppone, invece, la coscienza di fare una cosa giusta nella sostanza, sebbene ingiusta nella forma.

Ebbene, correttamente, i giudici di merito avevano ravvisato nella condotta dei soggetti imputati, gli estremi del delitto di violenza privata in luogo dell’esercizio arbitrario delle proprie: essendosi risolta l’iniziativa degli imputati in un’ingiusta coartazione della libertà di determinazione della persona offesa, impedita di esercitare la facoltà di accesso nel luogo in cui ella esercitava la propria attività, indipendentemente da ogni profilo di fondatezza giuridica del relativo diritto.

La redazione giuridica

 

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