In caso di separazione, la decisione sull’ affidamento dei figli minori non può prescindere dal loro ascolto e dalla volontà espressa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12957/2018, si è pronunciata una controversia in tema di ordine affidamento dei figli minori.

Il Tribunale, in primo grado, aveva disposto l’affidamento di una delle figlie ai servizi sociali, con residenza prevalente presso il padre. La madre era stata condannata a versare un contributo mensile al mantenimento pari a 300 euro.

Entrambi i genitori erano ricorsi in appello insistendo nelle reciproche domande di addebito della separazione, ma le istanze erano state nuovamente respinte. La Corte territoriale, inoltre, aveva condannato la ex moglie alla restituzione delle somme percepite nel corso del primo grado di giudizio a titolo di mantenimento, poi revocato.

La donna si era quindi rivolta alla Suprema Corte.  La ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da lei espressa di abitare con la mamma e la sorella.

Tale volontà era valorizzata dal consulente tecnico che aveva ritenuto la madre il genitore più attento ai bisogni della figlia. L’esperto peraltro aveva riscontrato un deciso peggioramento delle condizioni della ragazza che imponevano urgentemente un intervento psicoterapeutico per contrastare la sua tendenza alla depressione.

Avverso la sentenza di appello anche il Procuratore generale chiedeva l’affermazione della tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza.

In base a tale principio i fratelli e le sorelle, in caso di separazione dei genitori, devono “essere collocati presso il medesimo genitore”. Fa eccezione il caso in cui “emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”.

Gli Ermellini hanno osservato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento “costituisce adempimento previsto a pena di nullità”. Ciò salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore.

La prescrizione normativa dell’ascolto del minore richiede, per la Cassazione, una valorizzazione sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo concerne. Per disattendere la sua volontà, dunque, è necessaria una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse.

Nel caso in esame, i risultati dell’indagine sulle carenze genitoriali di entrambi i coniugi e sulla situazione gravemente insoddisfacente della minore, non consentivano di ritenere che tale verifica fosse stata compiuta.  La conflittualità tra coniugi, “non può costituire, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l’interesse del minore al mantenimento dello status quo”.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto quindi di cassare la decisione in tema di affidamento dei figli. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello affinché compia una nuova verifica su quale sia la residenza maggiormente corrispondente all’interesse della ragazza.

 

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