L’indennità di accompagnamento ha natura di sussidio e non rientra nella nozione di reddito contemplata per valutare l’ ammissione al gratuito patrocinio

Si era visto negare l’ ammissione al gratuito patrocinio dello Stato. Il ricorso presentato dall’indagato contro tale diniego era stato respinto dal Giudice per le indagini preliminari.

L’uomo si era quindi rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Tra le sue doglianze, lamentava la violazione di legge da parte del Giudice nel considerare valutabile ai fini della determinazione del reddito l’indennità di accompagnamento.

L’art. 76, comma 3 , d.P.R. n. 115/2002, impone di tener conto, per la determinazione dei limiti di reddito, anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Secondo l’indagato, la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio, sarebbe da valutare caso per caso.

In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento, il ricorrente richiama la stessa giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 31591/2002, in particolare, la Cassazione aveva ritenuto tali emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 26302/2018, hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso, annullando il provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale. Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto dell’ indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali. Lo stabilisce un consolidato orientamento di legittimità.

L’indennità di accompagnamento, precisano dal Palazzaccio, non rientra nella nozione di reddito contemplata dalla norma contenuta del d.P.R. n. 115/2020. Essa, infatti, “ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana”.

 

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