Secondo l’ Antitrust, l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo

L’ Antitrust si scaglia contro i supplementi di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito o di debito.

Secondo l’Autorità, infatti, non è lecito da parte degli esercenti commerciali esigere tali supplementi nei confronti dei consumatori che pagano con carta di credito, poiché tali supplementi sono vietati dal codice del consumo.

A ricordarlo in una comunicazione è stata proprio l’ Antitrust.

La risposta dell’Autorità arriva in relazione all’applicazione di un supplemento di prezzo (che può arrivare a 1 euro) per l’acquisto di vari beni e servizi.

Come chiarito dalla nota, l’ Antitrust “è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.

Non solo.

L’ Antitrust ha ricordato anche il “divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366”.

Un divieto che riguarda i servizi di pagamento nel mercato interno recepiti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

Infatti, in base a questa norma, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono applicare “supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta”.

Da questo nasce l’invito di Antitrust agli esercenti commerciali “ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento”.

Laddove si verifichino violazione, infatti, sarà la stessa Antitrust ad attivare i propri poteri sanzionatori, previsti all’art. 27 del Codice del Consumo.

 


Leggi anche:

BANCOMAT E CARTA DI CREDITO: ADDIO AI COSTI EXTRA PER I PAGAMENTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui