La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 33602 depositata il 1° agosto 2016 si è pronunciata in tema di omicidio colposo derivante da sinistro stradale.
Questa la dinamica dei fatti. Una donna parcheggia la sua autovettura e apre lo sportello sinistro senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di altri veicoli o pedoni. Con tale repentina e imprudente manovra la donna colpisce un ciclista, che perdendo il controllo della sua bicicletta cade e viene travolto da un ciclomotore che transitava in quel momento. Il ciclista riporta lesioni gravissime e muore in ospedale.
La donna viene condannata in primo grado per omicidio colposo, la sentenza viene confermata in appello. Propone ricorso per cassazione.
Per gli Ermellini tuttavia non sono fondate le censure mosse alla sentenza d’appello dall’imputata, colpevole di essere scesa in maniera assolutamente imprudente dalla propria autovettura. Inoltre, piuttosto che chiedere una verifica di legittimità, la donna pretende una revisione di terzo grado del merito. Secondo la Suprema Corte non è dubbio che la condotta dell’imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare l’evento (morte del ciclista).
La ricostruzione dell’incidente, effettuata attraverso l’escussione dei testimoni e le conclusioni del perito, ha infatti consentito ai giudici di primo e secondo grado, di evidenziare la «responsabilità» dell’imputata per la morte del ciclista: la donna ha «aperto lo sportello anteriore sinistro della autovettura senza essersi previamente assicurata di non poter provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada».
La Cassazione, per decidere il caso, richiama, tra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 dei 12/2/2008 della stessa Corte, che in modo particolarmente chiaro ha delineato i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: il novellato art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., così come modificato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto.
In questa ottica, non è tuttora consentito alla Suprema Corte di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti che sono riservati al giudice del merito in via esclusiva. Sostengono gli Ermellini che “il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione e che è stato utilmente chiarito che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Da ciò discende che nel caso in cui si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice, ma è necessario, invece, che gli atti del processo siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, tali da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. La Corte di Cassazione alla luce delle su esposte considerazioni ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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