È auspicabile che l’utilizzo dei sistemi di rilevazione biometrica per il contrasto al fenomeno dell’assenteismo e della falsa attestazione della presenza in servizio sia limitato alle sole ipotesi di effettiva presenza di fattori di rischio specifici e soltanto qualora soluzioni meno invasive siano ragionevolmente ritenute inidonee allo scopo

È attualmente all’esame delle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati, il disegno di legge C. 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo

Il 6 febbraio 2019 è stato sentito il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, che ha ribadito l’importanza di riformulare il testo legislativo nell’ottica di renderlo compatibile con la disciplina europea in materia di limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà dalla stessa riconosciuti; tra questi rileva principalmente il diritto alla protezione dei dati personali.

Nella specie, sono stati richiamati i principi di proporzionalità e di necessità che come noto ammettono limitazioni dei diritti fondamentali solo se “siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà”.

I principi di necessità e proporzionalità sono stati declinati con particolare nettezza dalla disciplina di protezione dati di cui al Regolamento 2016/679, nonché alla direttiva 2016/680 (per giustizia penale e polizia) e interpretati con implicazioni di assoluto rilievo dalla Corte di giustizia.

Il Regolamento 2016/679 ha a sua volta valorizzato ulteriormente il canone di proporzionalità soprattutto in ambito pubblico.

La necessità e le misure di contrasto all’assenteismo nella PA

L’Air (analisi impatto regolazione) ha sempre più spesso rilevato l’esigenza di contrasto al fenomeno della falsa attestazione della presenza in servizio. Le statistiche ci dicono infatti che il 10% dei provvedimenti di licenziamento disciplinare adottati nell’ultimo anno derivano da accertamento in flagranza di falsa attestazione della presenza in servizio: in valore assoluto 89, metà dei quali definiti con altro tipo di provvedimento, in alcuni casi anche per mutata contestazione.

Cosicché l’articolo 2 del ddl, ha previsto per tutte le amministrazioni pubbliche – eccetto per il personale in regime di diritto pubblico e per il lavoro agile – l’obbligo di introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro.

Il Garante, tuttavia, ha ritenuto che la versione del disegno di legge attualmente all’esame delle Commissioni non sia conforme con i citati criteri di derivazione europea.

Secondo il tenore letterale della norma, infatti, sebbene l’inciso inerente il rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità, parrebbe continuare a configurare la rilevazione biometrica -unitamente peraltro alle videoriprese- quale obbligatoria in ogni pubblica amministrazione.

Ebbene– aggiunge il Garante -, non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo per l’invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato.

In tale ottica sarebbe opportuno prevedere:

a) l’alternatività del ricorso alla biometria o alla videosorveglianza;

b) l’introduzione di tali nuovi sistemi di rilevazione non già come obbligatoria ma ammessa al ricorrere di particolari esigenze (ad esempio le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale) e ove altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.

Ove invece si confermasse la versione attuale della norma – interpretandola come volta a sancire l’indiscriminata e astratta obbligatorietà dei nuovi sistemi di rilevazione – essa sarebbe difficilmente compatibile con il criterio di “necessità nel rispetto del principio di proporzionalità” di cui all’art. 52 della Carta di Nizza.

La redazione giuridica

 

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