In mancanza della banchina laterale pavimentata la via non è qualificabile come strada urbana di scorrimento e la sanzione comminata tramite autovelox è illegittima

La rilevazione elettronica della velocità di un’automobile tramite autovelox è illegittima se effettuata su una strada urbana priva di spazi idonei ad assolvere la funzione delle banchine laterali.
Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3055/2017.
In secondo grado è stata quindi ribaltata la decisione del Giudice di Pace. Questi aveva respinto il ricorso presentato da un automobilista al quale era stata inflitta una multa per eccesso di velocità.

Le tesi contrapposte

Per il Comune la sanzione era da ritenersi legittima in quanto lo strumento di rilevazione della velocità era posizionato su una strada urbana di scorrimento.
L’automobilista riteneva invece che, in assenza di intersezioni semaforizzate, area di sosta con immissioni e uscite concentrate e banchine pavimentate a destra, la strada non potesse essere qualificata come tale.

Le motivazioni del Giudice

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto di dare ragione al conducente del veicolo, affermando che la qualifica di strada urbana di scorrimento presupponga la presenza, alla sua destra, della banchina pavimentata.
Tale spazio è necessario per garantire la scorrevolezza del traffico qualora l’automobilista debba fermarsi per un’emergenza: ad esempio in caso di malessere improvviso, per rispondere a una telefonata o per allontanare degli insetti entrati nell’abitacolo.
Il gestore della carreggiata ha pertanto il dovere di mantenere la banchina laterale in un buono stato di conservazione; laddove ciò non avvenga si verificherebbe una violazione del suo obbligo di custodia.
Nel caso in esame il Giudice ha appurato che l’autovelox non fosse posizionato su una strada urbana di scorrimento. La via non presentava infatti gli spazi idonei ad assolvere la funzione delle banchine laterali e pertanto difettava “quantomeno questo requisito strutturale essenziale previsto dalla legge”. Né potevano essere qualificati come banchine gli spazi destinati a ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri.
Alla luce di ali elementi, quindi, il verbale comminato all’automobilista dalla Polizia municipale doveva essere annullato.
 
 
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