La fase istruttoria del giudizio comprende una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche la richiesta, da parte degli avvocati, di prove, la produzione di memorie illustrative o di precisazione o l’integrazione delle domande

Vìola, pertanto, la legge il giudice che non dispone in favore degli avvocati la liquidazione dei compensi per tale attività difensiva.

La vicenda

A proporre ricorso per Cassazione era stato il difensore di una donna ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l’attività difensiva svolta in favore della propria assistita.

Ebbene in tale provvedimento, il giudice aveva omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione utilizzando la formula “nulla per le spese”.

La ricorrente denunciava così la nullità dell’ordinanza, stante l’omessa pronuncia sulle spese dell’opposizione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., affermando che:

–          Il fatto che ella stesse in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta;

–          E che qualora il tribunale avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in tal senso.

Nello stesso ricorso aveva anche denunciato la violazione dell’art. 91 del D.M. 55/2014 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, laddove il tribunale aveva negato il compenso per l’intera fase istruttoria e di trattazione, poiché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU.

La decisione della Cassazione

In relazione alla prima delle due censure mosse dalla ricorrente, quella cioè relativa alla statuizione “nulla sulle spese”, il ricorso appare fondato.

A giudizio degli Ermellini, infatti, tale statuizione viola il principio per cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. n. 2193/2008).

Altrettanto fondato è motivo relativo alla statuizione del giudice di merito in ordine alla esclusione del compenso per la fase di trattazione poiché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU: ebbene tale affermazione viola il disposto dell’art. 4, co. 5, lett. c) D.M. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche la richiesta di prove e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.

Sul punto, la Cassazione ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio affinché verifichi se tali ulteriori attività siano state o meno effettuate.

Non è invece, censurabile in sede di legittimità il tema della liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa; dal momento che la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituiscono esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato da parte dei giudici della Cassazione.

La redazione giuridica

 

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