Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) definisce il conferimento di incarichi all’avvocato come “servizi legali” per i quali prevede l’appalto di “servizi”.

La nuova disciplina è frutto di adeguamento a quella Europea (Direttive 23, 24 e 25 del 2014), da tempo chiesto all’Italia anche da una parte della giurisprudenza. Si assiste ancora una volta al sacrificio di principi cardine del nostro ordinamento. L’intuitu personae alla base del conferimento dell’incarico da parte del cliente al professionista, è stato definitivamente mortificato con buona pace di molti giuristi.

In Italia è opinione comune che, le politiche economiche e le conseguenti direttive europee siano spesso incompatibili con la nostra realtà sociale e, in questo caso, con la tradizione giuridica.

Con il nuovo Codice dei Contratti, ancora una volta, si snatura ruolo e funzione dell’avvocato. Si tenta di giungere ad una prestazione professionale di quantità, trascurando la qualità.

Uno degli obiettivi del legislatore, con le novità introdotte, è il risparmio per le pubbliche amministrazioni, creando una sorta di “competizione” tra avvocati. I “mini appalti” porteranno ad una corsa al ribasso dei compensi con prestazioni professionali molto scarse frutto esclusivamente di un calcolo economico da parte dell’avvocato.

E ciò, perché è molto difficile che un avvocato, anche se organizzato con uno studio associato con più competenze professionali, possa garantire una difesa compiuta con sufficiente impegno, a fronte di un aumento della mole di lavoro non controbilanciata da un compenso adeguato. La efficienza e buona organizzazione di uno studio legale, è sempre legata al ritorno economico e, dunque, alla possibilità dell’avvocato di reinvestire una parte degli utili in aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, in tecnologia, in approfondimento delle materie patrocinate con l’ausilio di un numero adeguato di colleghi associati.

Dalla analisi delle nuove disposizioni di legge, emerge con chiarezza che la disciplina europea, alla quale ci si è uniformati, è principalmente improntata a principi di economicità, mortificando del tutto ruolo e funzione dell’avvocato. In Italia l’avvocato che accetta il mandato dal cliente non garantisce alcun risultato, e ciò è del tutto incompatibile con i futuri appalti di servizi legali che sono improntati ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed economicità.

La non garanzia del risultato è in netto contrasto con i predetti principi sulla base dei quali le amministrazioni dovrebbero redigere e poi bandire l’appalto di servizi legali. Inoltre, chi provvederà a bandire l’appalto dovrebbe essere in grado di procedere ad una preventiva valutazione della complessità delle questione giuridiche da mettere all’asta, il ché sembra improbabile, sia perché l’esperienza insegna a diffidare dall’efficienza delle amministrazioni, sia perché ogni controversia giudiziaria è contraddistinta da un’alea di risultato tale da non consentire una previsione reale dei tempi, dell’esito e, dunque, dei costi.

Vediamo nel dettaglio, brevemente, come interviene sul tema il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Gli articoli di riferimento contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono il 4 e il 17 e vanno letti insieme per comprendere meglio il futuro danno che questa previsione legislativa andrà a determinare per le amministrazioni e per gli avvocati.

E’ l’art. 4 che consente di comprendere il funzionamento degli appalti, dato che l’art. 17 esclude alcune tipologie di servizi dall’applicazione della predetta normativa.

L’art. 4 è rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”. Ai sensi del predetto articolo, l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, avviene, come già detto, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e economicità.

Avremo, dunque, dei bandi di gara pubblicizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici con l’intento, tra l’altro, di avviare una concorrenza tra i partecipanti. L’avviso pubblicitario (anche su Internet) avverrà attraverso una breve descrizione degli elementi essenziali dell’appalto da aggiudicare, della relativa procedura, con l’invito a contattare l’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice potrà anche individuare misure atte a limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta, fornendo informazioni adeguate circa i meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell’elenco ristretto.

I criteri di selezione possono essere oggettivi, come l’esperienza dei candidati (che sarebbero gli avvocati) nel settore in questione, la loro capacità tecnica e professionale, le dimensioni ed organizzazione dello studio legale, ecc. Ma l’appaltante può anche optare per una estrazione a sorte dell’aggiudicatario o per una scelta diretta. In ogni caso, il numero dei candidati iscritti nell’elenco ristretto deve essere tale da garantire una sufficiente concorrenza.

E’ evidente che si tratta di una accozzaglia di restrizioni all’eventuale concorrenza e deroghe alle stesse restrizioni; ad esempio in caso di urgenza di costituzioni in giudizio, oppure di affidamento in ribasso dalle soglie comunitarie o dalle soglie di appalti esclusi dal campo di applicazione del codice ex art. 36.

In buona sostanza sembra che il fine ultimo delle nuove disposizioni sia principalmente la riduzione dei costi da affrontare da parte della P.A. per la propria difesa in giudizio a discapito della classe forense.

Ma è certo che nel lungo periodo, il risparmio per lo Stato, derivante dalla auspicata concorrenza tra avvocati e rappresentato dalla riduzione degli onorari, si trasformerà in un aumento di costi dovuto alle prevedibili soccombenze della P.A. per difese superficiali e “ciclostilate”.

Avv. Fabrizio Cristadoro
(Foro di Messina)

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