La sospensione del processo prevista dall’art. 75 c.p.p. non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno per il risarcimento nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale ove sia imputato il danneggiante

La vicenda

L’azione era stata introdotta dinanzi al tribunale di Milano, dai parenti della vittima di un incidente stradale, rispettivamente moglie, figli e fratelli, i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni patiti in qualità di suoi eredi, a seguito della morte del proprio congiunto.
Ma il giudice di primo grado aveva disposto la sospensione del processo dal momento che dopo la costituzione in giudizio dei fratelli della vittima, come parti civili nel processo penale promosso nei confronti del conducente (peraltro iure proprio e non già con la spendita, poi avvenuta in sede civile, della qualità di eredi della vittima), era stata pronunciata sentenza (di primo grado) di condanna dell’imputato, soltanto in esito alla quale era stata promossa l’azione civile.
Contro la predetta ordinanza di sospensione gli attori del processo civile hanno proposto regolamento di competenza e la terza sezione civile della Cassazione ha prospettato al Primo presidente l’opportunità di devolvere il giudizio alla cognizione delle Sezioni Unite, al fine di stabilire se il giudizio civile in esame debba essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti, oppure se la sospensione operi soltanto in relazione all’azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure ancora se non operi sospensione alcuna.

La questione giuridica

La questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, come premesso, concerne l’operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato, quando nel processo penale concernente il medesimo reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado nei confronti del danneggiante.
Il problema da risolvere, nella fattispecie in esame, era determinato dal fatto che le “parti lese” avevano proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell’imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile.
«Se non vi fosse questo cumulo soggettivo, non vi sarebbe dubbio alcuno sull’applicabilità dell’art. 75 c.p.p., comma 3, secondo cui “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
La sospensione necessaria prevista dall’art. 75 c.p.p., comma 3, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità -, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dall’inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale.
Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato, per il disinteresse per l’azione civile da lui mostrato (Cass., ord. 24 aprile 2009, n. 9807).

La sospensione del giudizio civile di danno

«Quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 75 c.p.p., comma 3, – sostengono le Sezioni Unite – fuori dal caso in cui i giudizi di danno possano proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente comma 2 -, è che la sentenza penale può esplicare efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p..
Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l’esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest’esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile».
Lo si evince dall’art.. 211 disp. att. c.p.p., a norma del quale “Salvo quanto disposto dall’art. 75, comma 2, del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale”.
Ed è partendo da questa considerazione che già in passato la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sospensione del processo civile nei confronti delle – sole – parti diverse dall’imputato-danneggiante, alle quali siano ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel processo penale (Cass., ord. 1 luglio 2005, n. 14074; ord. 16 marzo 2017, n. 6834 e 11 luglio 2018, n. 18202).
Quando, tuttavia, i fatti sono i medesimi, il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651 e 651 bis c.p.p., si potrebbe produrre nei confronti del responsabile civile soltanto qualora il processo risarcitorio sia promosso nei suoi confronti da un danneggiato diverso da colui che abbia proposto l’azione civile nel processo penale: solo in questo caso, e se il responsabile civile sia stato regolarmente citato o abbia spiegato intervento in sede penale, il giudicato di condanna del danneggiante-imputato o quello del suo proscioglimento per particolare tenuità del fatto avranno effetto verso di lui nel giudizio di danno.
Sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione; e poichè l’esodo della parte civile comporta che la citazione o l’intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, dell’art. 83 c.p.p., comma 6, e art. 85 c.p.p., comma 4), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651 bis c.p.p., per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il “responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile”.

Il caso in esame

«A maggior ragione – continuano i giudici delle Sezioni Unite – il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v’è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile, nel senso già specificato, e non vi sono stati citazione o intervento del responsabile civile nel processo penale».
Il che esclude anche la possibilità che si potesse determinare il vincolo previsto dall’art. 652 c.p.p., comma 1.
A escludere tale possibilità è anche la considerazione che le ipotesi di sospensione previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, rappresentano pur sempre una deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi.
E dunque, «estendere l’applicazione di un’ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l’interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell’emanazione dell’art. 111 Cost., comma 2, e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso».
«Sicchè – concludono gli Ermellini – non è, in questi casi, meritevole di tutela l’interesse del danneggiante di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato».

Il principio di diritto

“In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall’art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l’uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato”.
L’ordinanza di sospensione è stata, dunque, annullata e disposta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale di Milano.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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