In caso di azione risarcitoria relativa all’acquisto di un titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini domiciliati in Italia, a decidere è il giudice italiano

La vicenda

 “Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto di un titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33 c.1 della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo”.

Il principio è stato di recente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 18257/2019.

La vicenda ha avuto origine dall’azione per il risarcimento dei danni proposto da due cittadine italiane contro la compagnia aerea, per i disservizi conseguenti all’acquisto di due biglietti aerei andata e ritorno Copenaghen-Havana.

Inizialmente il volo era stato cancellato e la compagnia le aveva offerto una partenza per il giorno successivo con le seguenti tappe: Copenaghen-Mosca/Mosca/Havana.

Quanto al viaggio di ritorno, nonostante l’espressa indicazione di inviare i bagagli alla loro destinazione, la riconsegna era stata effettuata dieci giorni dopo e con danni.

Si era costituita in giudizio la società aerea con sede legale in Mosca e con ufficio di rappresentanza in Roma, la quale aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione evidenziando la mancanza di collegamento con la giurisdizione italiana del rapporto giuridico dedotto in giudizio, risultando l’Italia soltanto il luogo di nascita delle attrici.

La questione della giurisdizione competente in materia di acquisiti effettuati interamente online non è di poco conto.

L’era delle nuove tecnologie ha infatti, rivoluzionato anche il settore delle compravendite dei biglietti e delle altre prestazioni connesse al trasporto, sempre più spesso affidati alla rete telematica, o attraverso il sito ufficiale della compagnia aerea, cui gli acquirenti possono rivolgersi direttamente o attraverso altri siti che facilitano le operazioni di rinvenimento dei biglietti nelle date richieste e sono in grado di offrire comparativamente le condizioni economiche più vantaggiose.

I vettori aerei, pertanto, si presentano sul mercato come operatori commerciali che si rivolgono ai fruitori della rete, da qualsiasi paese siano connessi telematicamente alla rete stessa, senza che rilevi né per le prime né per i secondi la localizzazione o la provenienza geografica.

 “La contrattazione telematica produce, pertanto, uno spostamento di prospettiva rispetto alle tradizionali modalità d’individuazione degli elementi delle fattispecie contrattuali sulle quali ancorare la competenza giurisdizionale, dovendosi privilegiare, a tal fine un criterio oggettivo di localizzazione di attività incidenti sul perfezionamento del contratto e sulla disciplina mormativa anche processuale, ad esso applicabile.

In sostanza la determinazione della giurisdizione internazionale nell’ambito delle attività commerciali che si svolgono on line, proprio per l’ambiente virtuale che ne determina il riferimento spazio-temporale, induce a ricercare un criterio di localizzazione il più possibile coerente con l’effettività del rapporto contrattuale soprattutto in relazione a rapporti incontestatamente caratterizzati dall’asimmetria delle parti.

L’appartenenza all’unione Europea delle parti attrici, imponeva di verificare l’eventuale applicabilità alla fattispecie, dei criteri di individuazione della giurisdizione contenuti nel Regolamento UE n. 1215 del 2012 in particolare, quelli relativi ai contratti nei quali una delle parti può essere qualificato consumatore, in relazione alla concorrente vigenza della Convenzione di Montreal.

L’art. 33, al comma 2 della Convenzione di Montreal assume espressamente il criterio di prossimità, ovvero il foro del cliente, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ma lo limita alla responsabilità per i danni più gravi (da morte o lesione del passeggero), mentre con riferimento ai danni di minore entità introduce quale criterio intermedio e concorrente tra il domicilio del vettore aereo ed il luogo di destinazione quello ove il predetto vettore possegga uno stabilimento a cura del quale il contratto sia stato concluso, così introducendo anche il luogo di perfezionamento dell’acquisto del biglietto aereo tra le opzioni cui l’attore può ricorrere per radicare il giudizio.

La pronuncia delle Sezioni Unite

Tale criterio – affermano le Sezioni Unite della Cassazione – deve essere adeguato alla radicale modifica delle modalità di scambi commerciali intervenuta mediante le vendite e le transazioni online.

Come efficacemente sottolineato in dottrina, lo spazio telematico è un “non luogo” con conseguente necessità di adattare i criteri di collegamento della giurisdizione fondati sulla localizzazione di un elemento fattuale di rilievo giuridico all’attuale dematerializzazione del mercato e degli scambi commerciali.

La creazione di un servizio di scambi commerciali online da parte del vettore come modalità prevalente se non esclusiva di svolgimento operativo della propria attività commerciale determina, l’accesso a beni e servizi senza alcuna limitazione territoriale o geografica.

Inoltre, non può gravarsi il consumatore-cliente dell’accertamento, molto difficile e non verificabile agevolmente attraverso la rete, della ricerca della collocazione del server, trattandosi, infine, di una ricerca che presenta margini d’incertezza inconciliabili con le esigente contrapposte di radicare precisamente la competenza giurisdizionale.

Il criterio di prossimità deve essere, perciò, individuato nel luogo in cui l’acquirente del titolo di viaggio sia portato a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e verosimilmente del corrispettivo.

Ebbene, tale luogo, a giudizio delle Sezioni Unite non può che identificarsi con il domicilio dell’acquirente, trattandosi dell’unico indicatore fornito di adeguato grado di determinazione e prevedibilità e, in grado di tutelare anche il vettore aereo che altrimenti sarebbe esposto al rischio del forum shopping.

In conclusione, è stato affermato che poiché le parti attrici del giudizio risarcitorio di merito avevano il loro domicilio in Italia, doveva essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

La redazione giuridica

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