Una sentenza della Corte di Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello in merito ai rischi per chi decida di bruciare sterpaglie e rifiuti

Cosa rischia chi decide di bruciare sterpaglie e rifiuti provocando un incendio?
Per la Suprema Corte chi provoca un incendio significativo e con alto rischio di diffusività nell’atto di bruciare sterpaglie e rifiuti viola l’art. 449 del Codice penale.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 38983/2017 che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti ritenuti colpevoli per il reato di incendio
Per i giudici, infatti, integra il reato di incendio il comportamento di chi raduna e brucia sterpaglie facendo sviluppare fiamme di vaste proporzioni.

Bisogna tuttavia precisare che dare fuoco a residui vegetali è un argomento dibattuto da tempo, dal momento che ruota intorno alla loro qualificazione o meno come rifiuti.

Nel caso di specie preso in esame dai giudici, i due colpevoli sono stati incastrati da videoriprese legittime, poiché eseguite in uno spazio “pubblico”.
I due, peraltro, a differenza di quanto affermato dalla difesa, si trovavano nelle vicinanze di un campo nomadi.
Qui erano stati visti radunare con il rastrello sterpaglie e altri rifiuti per poi bruciarli.
È stato vano ogni tentativo, da parte dei ricorrenti, di affermare che bruciare sterpaglie e rifiuti non fosse un atto configurabile come incendio nell’accezione proposta dall’art. 449 del codice penale.
L’articolo in questione, tra l’altro, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa per colpa un incendio fuori dai casi di cui all’art. 423-bis (incendio boschivo).
Per i giudici -– la cui sentenza si inserisce nel solco già tracciato da precedenti pronunce – tale nozione ricorre in presenza di fiamme di vaste proporzioni e dalla notevole capacità distruttiva, quando queste possano facilmente progredire rendendo difficili le operazioni di spegnimento.
Nel caso in esame, ci si trovava in presenza di fiamme assai significative, oltre che dalla grande capacità diffusiva.
Tale fatto è stato testimoniato dalle fotografie agli atti che hanno ben documentato il fatto.
La capacità di espansione delle fiamme è stata invece riscontrata data la natura altamente infiammabile del materiale bruciato. Oltre a questo, nelle vicinanze erano presenti altre sterpaglie secche e pneumatici che hanno, a loro volta, preso fuoco.
Per quel che riguarda la difficoltà di spegnimento, questa è stata ricavata dalla durata delle operazioni condotte dai vigili del fuoco, che per oltre mezz’ora hanno cercato di spegnere le fiamme.
Pertanto, i giudici hanno ritenuto infondato il ricorso dei due soggetti, dichiarandolo inammissibile.
 
 
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