La Cassazione ha respinto il ricorso di una signora, caduta per una buca a Roma mentre scendeva dall’automobile per attraversare la strada

L’amministrazione non è responsabile dei danni di una caduta per una buca laddove il danneggiato non abbia prestato attenzione all’asfalto su cui stava appoggiando i piedi. E’ il principio che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione ( n. 5725/2019).

I Giudici Ermellini, in particolare, si sono pronunciati  sul contenzioso tra il Comune di Roma e una cittadina. Quest’ultima, scendendo dalla macchina per attraversare la strada, era caduta per via di una buca procurandosi una ferita. Aveva quindi chiesto il risarcimento del danno subito.

Il Comune, nel corso del procedimento, si era difeso sostenendo che nella fretta di scendere dalla propria auto la donna non avrebbe visto la buca, pur conoscendo bene lo stato del tratto di strada in questione. La signora, effettivamente, dalle dichiarazioni rese in Tribunale, lasciava intendere di non aver guardato per terra, ma di aver guardato la strada.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza del Supremo Collegio, tali dichiarazioni da una parte “consentono da una parte di affermare che il giudice d’appello applicò i principi pronunciati da questa Corte sulla valenza confessoria del mezzo istruttorio esperito”. Dall’altra  permettono “di confermare che il giudice della revocazione ha correttamente escluso, nella sentenza in questa sede impugnata, che la ricostruzione effettuata dal giudice del gravame potesse ritenersi viziata da errori di percezione”.

La donna aveva chiesto la revocazione del rigetto dell’appello alla sentenza del giudice di pace, che le aveva dato torto.  Come chiarisce al riguardo un esperto interpellato dal Sole 24 Ore, tuttavia, “la revocazione, nella fattispecie esaminata  è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale”. Si  può invocare “solo in relazione a un errore di carattere percettivo” ovvero qualora vi sia ad esempio una svista materiale da parte del giudice.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto di rigettare il ricorso della signora in quanto le censure prospettate non erano perfettamente aderenti al mezzo di impugnazione.

 

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