L’uomo aveva affidato l’animale a due minorenni violando gli obblighi di custodia

Chi affida imprudentemente un cane di grossa taglia a un minore inesperto rischia di rispondere del reato di lesioni personali in caso di aggressione dell’animale nei confronti di terzi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12690/2016 in riferimento proprio all’aggressione di un Terranova Maremmano ai danni di un minore. Il bambino ne era uscito con un referto di lesioni guaribili in 30 giorni e un ulteriore periodo di 20 giorni di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni.

Il proprietario del cane aveva presentato ricorso in Cassazione in seguito alla sentenza di condanna del Tribunale di Trani, che a sua volta confermava la decisione del Giudice di Pace. Per quest’ultimo l’uomo era colpevole di imprudenza e negligenza, in quanto non aveva adottato le cautele necessarie alla custodia dell’animale, trascurando ogni vigilanza dello stesso e consentendo che entrasse in contatto senza la museruola con dei minorenni. Il Tribunale, inoltre, aveva ulteriormente specificato che l’imputato aveva colpevolmente affidato a due minorenni un cane pericoloso, in quanto di grossa taglia.

A nulla sono valse le argomentazioni dell’uomo di fronte alla Suprema Corte; in particolare il proprietario del cane evidenziava che l’evento si era verificato a causa del comportamento della persona offesa. Il bambino, infatti, aveva tentato di ‘cavalcare l’animale’ il quale si era ribellato aggredendolo.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso infondato confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, era incontestato che l’imputato avesse la custodia dell’animale al momento del fatto e che avesse violato l’obbligo di tale custodia affidando il cane a due minorenni e consentendo che queste si allontanassero con l’animale.

Nonostante il reato di omessa custodia di animale previsto dall’articolo 672 del codice penale sia stato abrogato, rimane valido il principio secondo cui la semplice detenzione dell’animale fa sorgere il dovere di non lasciarlo libero o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso. La violazione di tali doveri, in caso di lesioni causate  a terzi dall’animale stesso, fa scattare la responsabilità del proprietario.

Il giudice d’appello aveva quindi giustamente ricondotto tale violazione “alla condotta di affidamento di un cane di grossa taglia, senza idonee cautele, a due soggetti inesperti, prevedibilmente incapaci di far fronte alla sua eventuale aggressività, anche ove provocata dal comportamento di uno di essi”.

Il comportamento del minore aggredito, peraltro, proprio perché “inesperto”, non poteva in alcun modo considerarsi “anomalo, né imprevedibile e tale da interrompere il nesso di causalità tra l’evento e la condotta negligente ed imprudente dell’imputato”.

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