Se la casa coniugale è della ex suocera, a seguito di separazione tra i coniugi può richiederla indietro? L’ordinanza della Cassazione.

Con l’ordinanza n. 25835/2017 la Corte di Cassazione si è espressa su un caso di assegnazione della casa familiare e trascrizioni confliggenti.

La vicenda

Una donna aveva acquistato un appartamento dal figlio e glielo aveva poi concesso in comodato d’uso gratuito. A seguito della separazione del figlio dalla moglie, l’appartamento era stato assegnato come casa coniugale alla ormai ex nuora, per abitarci con la figlia minore.
L’ex suocera aveva agito in giudizio dell’ex nuora, per ottenere il rilascio dell’immobile.

Giudizio di primo e secondo grado

L’ex moglie, costituitasi in giudizio, eccepiva che la casa coniugale le era stata assegnata dal Tribunale già nel 2006 e dunque, antecedentemente al contratto di compravendita con cui l’ex suocera l’aveva comprata dal figlio.
In primo grado, il Tribunale dava ragione alla ex nuora. Questo perché, negli anni successivi alla compravendita, la stessa non aveva mai manifestando l’intenzione di riavere l’immobile e dunque, c’era stato un implicito consenso a che l’ex nuora potesse continuare a utilizzare il bene, per i bisogni abitativi suoi e della figlia minore.
La stessa linea interpretativa seguiva anche la Corte d’appello successivamente adita, la quale rigettava l’istanza di rilascio ad nutum. Inoltre, precisava come non avesse alcun rilievo l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione. Questa era infatti avvenuta a distanza di sei anni dalla sua emanazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita della vicenda, con ordinanza n. 25835/2017, ha innanzitutto chiarito che: “l’eccezione di assegnazione giudiziale della casa familiare in sede di separazione coniugale non rientra tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte. L’efficacia impeditiva del diritto al rilascio deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale“.
La Corte ha poi precisato che nei casi in cui sorga un conflitto con l’acquirente del bene, il quale abbia provveduto a trascrivere il suo titolo di acquisto, anteriormente alla trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, esso deve essere risolto in favore dell’acquirente, solo nei limiti del novennio trascorso dalla data di trascrizione del titolo stesso, secondo il disposto dell’art. 1599, comma 3, c.c. .
Il succitato articolo, infatti, sancisce che la locazione dell’immobile è opponibile al terzo acquirente solo se superiore ai nove anni e se, nel caso, sia stata trascritta.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello.
 
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o manda un sms al numero WhatsApp 3927945623
 
Leggi anche
ASSEGNAZIONE DELLA CASA C0NIUGALE, COSA ACCADE SE C’E’ CONFLITTUALITA’?
ALLONTANAMENTO DALLA CASA C0NIUGALE, C’E’ L’ADDEBITO DI SEPARAZIONE?
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui