La Corte di Cassazione fa il punto in merito alla causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli fornendo della precisazioni molto importanti

Secondo la sentenza numero 39733/2018 della quarta sezione penale della Corte di cassazione, la causa di non punibilità è esclusa in caso di colpa da imprudenza e da negligenza e in caso di colpa grave da imperizia.

Come noto, infatti, la causa di non punibilità prevista dall’articolo 590-sexies del codice penale per le ipotesi di responsabilità medica non si applica se vi è stata negligenza per disattenzione da parte di un sanitario dell’equipe chirurgica nell’esecuzione dei compiti assegnatigli.

Inoltre, secondo gli Ermellini, non bisogna dimenticare che la predetta norma, introdotta dalla legge Gelli, prevede l’esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il tutto, naturalmente, purché le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

In passato le Sezioni Unite avevano sancito con la pronuncia numero 8770/2018 che la causa di non punibilità di cui all’articolo 590-sexies, non si applica né in caso di colpa da imprudenza e da negligenza, né in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni.

Il caso

Nel caso di specie, vi erano numero ragioni che impedivano di escludere la punibilità in virtù della predetta norma.

In primis, a carico dell’imputato erano stati accertati profili di colpa per negligenza esecutiva. Ciò in quanto vi era stata disattenzione nell’assolvere i compiti assegnatigli in seno all’equipe medica.

Ma non è tutto. Il grado della colpa era risultato elevato, circostanza tale da non permettere l’operatività dell’articolo 590-sexies.

Alla luce del mancato approfondimento del tema relativo all’osservanza o meno delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, la Cassazione ha confermato la condanna del medico. Il delitto è quello di lesioni colpose causate al paziente, quale secondo operatore, nell’ambito di un intervento chirurgico.

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