Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne siano dotate; solo in caso di patologia medicalmente accertata è possibile farne a meno

Il codice della strada (Art. 172) stabilisce che è obbligatorio per tutti i conducenti e passeggeri di veicoli a motore, sia seduti sui sedili anteriori che posteriori, l’utilizzo delle cinture di sicurezza per gli adulti; mentre per i minori di statura inferiore a 1,50 m., l’uso di sistemi di sicurezza omologati e adeguati al peso.

Ma come tutte le regole anche in questo caso sono previste delle eccezioni.

In base a certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE, sono esentate dall’utilizzo di tali dispositivi: le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture; le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.

Occorre precisare, tuttavia, che la legge non prevede alcuna esenzione “automatica” e non fornisce nemmeno, in nessuna parte, un elenco di “patologie” o di “condizioni particolari”.

Il caso

Il Tribunale di Reggio Emilia in qualità di giudice di secondo grado confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 172, comma 1 e 10 del Codice della Strada nei confronti di un conducente indisciplinato.

L’automobilista era, infatti, stato sorpreso alla guida senza cintura di sicurezza e quindi multato. Durante il giudizio di merito egli aveva dichiarato di soffrire di un grave alterazione della pressione arteriosa tale da giustificare il comportamento sanzionato.

Ma secondo i giudici di merito, non era provato lo stato di patologia, posto che l’opponente non aveva mai allegato al giudizio una certificazione medica idonea a comprovarla.

La decisione della Cassazione

Tra i motivi di ricorso presentato dall’automobilista vi era il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

A tal proposito, la Cassazione (sent. n. 31264/2018) ricorda che il vizio di motivazione ammissibile nel ricorso di ultimo grado deve essere così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, e cioè nei casi di mancanza grafica, di apparenza di motivazione, ovvero di motivazione oggettivamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria, tale cioè da non consentire l’individuazione della ragione della decisione, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

A ben vedere non è questo il caso. I giudici di merito erano stati coerenti nel confermare il verbale di polizia municipale, posto che la motivazione esiste ed è scevra da illogicità. Ma quel che più conta è che il ricorrente non ha mai allegato i fatti a suo discarico.

Ne deriva che perché possa essere accolto il ricorso di opposizione contro un verbale di contravvenzione per guida senza cinture occorre produrre adeguata certificazione medica.

 

Leggi anche:

PRELIEVO SU GUIDATORE IN STATO DI EBBREZZA: ECCO QUANDO È NULLO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui