Compensi a terzi: devono sempre essere documentati?

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Con una specifica pronuncia, la Corte di Cassazione ha ricordato che, qualora ci si avvalga di collaboratori, i loro compensi devono sempre essere documentati

Con la ordinanza 12554/2918 la Corte di Cassazione fa il punto in merito ai compensi a terzi per gli avvocati. Secondo gli Ermellini, infatti, avvalersi di collaboratori terzi equivale ad ammettere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che è presupposto impositivo ai fini IRAP.

Pertanto, nel momento in cui un avvocato corrisponda compensi a terzi professionisti – in quanto suoi collaboratori – non può esimersi dal fornire di ciò una adeguata documentazione.

Questo in quanto avvalersi di collaboratori è sintomatico della presenza di un’organizzazione autonoma, che è il presupposto impositivo della imposta regionale sulle attività produttive.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado relativa a una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate per recuperare IRAP, IRPEF e IVA su controllo automatizzato del modello Unico 2009.

In particolare, il ricorrente, aon il quarto motivo di ricorso in particolare, ha denunciato vizio ex- art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto a suo avviso il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP.

A questo proposito, la Cassazione si era già espressa nella sentenza n. 9451/2016.

Per gli Ermellini, infatti, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, ricorre in tre circostanze particolari.

La prima quando il contribuente sia , sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.

In secondo luogo, quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.

Infine, laddove egli si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui. E che questo lavoro superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di quanto enunciato, la Cassazione con l’ordinanza in commento afferma che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha desunto l’esistenza di un’autonoma organizzazione nello studio legale del ricorrente dall’elevato importo dei compensi a terzi professionisti (€ 86.000,00), compensi per lavoro dipendente (€ 16.577,00) e spese ulteriori (C 122.479,00).

In particolare, scrive la Cassazione, il giudice d’appello ha evidenziato come il contribuente abbia attribuito le rilevanti spese per compensi a terzi professionisti “del tutto genericamente ad esempio a domiciliazioni, senza peraltro offrirne alcun riscontro documentale”.

Non è tutto. Difettava, inoltre, anche la prova della destinazione delle spese per lavoro dipendente.

Spese, peraltro, solo “presumibilmente ascrivibili ai compensi elargiti alla propria segretaria”.

“Incontestabile sotto il profilo fattuale per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 5528/2014;Cass. 26774/2016), questa ratio decidendi non è stata specificamente impugnata – scrivono i giudici – nonostante l’impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell’unico collaboratore esecutivo rappresenti un indice tipico di sussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP (Cass. SU 9451/2016).”

 

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