In occasione del Consiglio dei ministri dell’Ambiente, sottolineata la necessità di introdurre valori rigorosi, oltre che per i composti fluorurati, anche per Pfos e Pfoa

Esprimiamo convinto apprezzamento per l’inserimento di un paragrafo specifico sulle preoccupazioni derivanti dall’esposizione ai composti fluorurati (Pfas), con l’invito alla Commissione a sviluppare un piano d’azione in materia.

Un tema che stiamo affrontando sia in Italia, con un tavolo al quale abbiamo affidato il compito di individuare un percorso per portare a zero i limiti di queste sostanze nocive, sia a livello europeo, con la nostra proposta di individuare, all’interno della revisione della direttiva sulle acque potabili, valori molto rigorosi, oltre che per i Pfas totali, anche per il Pfos e i Pfoa”.

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Lussemburgo nel suo intervento al Consiglio dei ministri dell’ambiente Ue durante il quale è stata adottata la Strategia dell’Unione europea per una politica sostenibile sulle sostanze chimiche.

“Riteniamo di fondamentale importanza – ha affermato il ministro promuovere azioni per valutare gli effetti dei farmaci nell’ambiente e affrontare l’inquinamento che ne deriva. E’ necessario completare, entro il 2020, l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), rafforzando il ruolo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche”.

A Lussemburgo è stata inoltre esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua. A tal propostom l’Italia ha confermato un approccio generale favorevole al testo predisposto dalla Presidenza.

“Abbiamo istituito a livello nazionale – ha osservato Costa –la figura del Commissario unico per la depurazione, le cui competenze sono state ulteriormente ampliate con una norma recentemente inserita nel decreto ‘Sblocca Cantieri’.

Tuttavia l’Italia, pur supportando il testo della Presidenza, ribadisce la propria contrarietà di principio all’inserimento di un ‘opt-out’, in base al quale uno Stato membro può decidere di non ricorrere al riutilizzo, limitando in questo modo la potenzialità di una misura che il regolamento stesso dovrebbe invece incentivare”.

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