Per la Corte di Cassazione il conducente non avrebbe potuto evitare l’incidente

Condotta gravemente imprudente e caduta imprevedibile. Sulla base di tali elementi la III sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un pedone, all’epoca dei fatti minorenne, rimasto investito da un autobus. La ragazza stava rincorrendo il mezzo appena ripartito dalla fermata. Il conducente aveva rallentato e accostato al fine di farla salire, ma la giovane era inciampata e scivolata finendo con la gamba sinistra schiacciata tra la ruota e il cordolo del marciapiede.

I genitori della giovane avevano intentato un’azione civile per richiedere il risarcimento dei danni alla persona riportati dalla figlia. Sia il Tribunale che successivamente la Corte d’appello avevano respinto tale istanza in quanto i giudici avevano ritenuto che l’incidente fosse imputabile alla danneggiata. Di qui il ricorso davanti alla Suprema Corte che, tuttavia, con la sentenza n. 23214 dello scorso 15 novembre, ha confermato le decisioni dei giudici di primo e secondo grado. Gli Ermellini hanno evidenziato come le argomentazioni presentate dai legali della ragazza, nel frattempo divenuta maggiorenne, non mettevano in discussione l’accertamento relativo alla condotta della danneggiata di avvicinamento al mezzo quando era ancora in movimento e al suo inciampare accidentalmente durante la corsa.

Per i giudici del Palazzaccio, dunque, è del tutto coerente la conclusione circa il fatto che l’investimento non avrebbe potuto essere evitato da parte del conducente, data l’imprudenza della ragazza e l’imprevedibilità della caduta a terra. Inoltre, non è ravvisabile un profilo di colpa generica del conducente  per la manovra di rallentamento della marcia e accostamento al marciapiede in un punto in cui la strada si restringeva. Infatti, indipendentemente dalla maggiore o minore ampiezza della strada, la ricostruzione dei fatti ha portato a escludere che il guidatore avesse potuto evitare l’investimento con una manovra d’emergenza, a causa del carattere repentino della caduta e della vicinanza della danneggiata al mezzo in movimento.

Infine, rispetto alla tesi avanzata dalla ricorrente, secondo cui  la fermata sarebbe stata effettuata fuori dagli appositi spazi, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto accertata in concreto la mancanza di efficienza causale, con la normativa prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada che impone di evitare intralci al traffico. E’ infatti incontestabile, per la Cassazione, che “l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur importando responsabilità per altro titolo, non può dare luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile in rapporto di causa ad effetto alla trasgressione medesima”.

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