In caso di sequestro di danaro, la misura cautelare deve intendersi prodromica ad una confisca diretta, posto che il danaro è ordinariamente legato da un rapporto di pertinenzialità con il reato contestato

Legale rappresentante di una società indagato dalla Procura di Gela, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, secondo l’ipotesi accusatoria, utilizzato, nella dichiarazione dei redditi presentata, per conto della società, relativamente agli anni dal 2013 al 2017, poste passive documentate con fatture di comodo emesse da terzi relativamente ad operazioni inesistenti. A tal proposito era stato disposto, dal Gip dello stesso Tribunale, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni di appartenenza della società, o in difetto, dello stesso legale rappresentante.

Avverso siffatta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame, da una parte, per aver ritenuto profitto illecito del reato anche il risparmio di imposta realizzato nelle forme già descritte, sebbene il suo ammontare fosse inferiore alla soglia di punibilità relativa ai reati di omesso versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, e dall’altra parte, per aver eseguito il sequestro diretto su beni, nella specie danaro ed un capannone della società, in relazione ai quali non era stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità con il reato.

Per i giudici della Cassazione il ricorso è inammissibile!

La questione giuridica sulla quale si dibatte è la seguente: qualora i reati tributari siano stati posti, materialmente, in essere dal legale rappresentante della società è lecita la confisca disposta sui beni aziendali?

I motivi della decisione

Quanto al primo punto, quello concernente, cioè, l’asserita assenza del fumus delicti, posto che secondo la difesa, l’evasione della imposta sul valore aggiunto e sui redditi che si sarebbe realizzata attraverso il meccanismo fraudolento posto in essere, sarebbe stata di importo inferiore all’ammontare della soglia di punibilità prevista per i reati ascritti – i giudici degli Ermellini hanno affermato che la condotta contestata concerne la più grave fattispecie costituita dalla presentazione di una dichiarazione fraudolenta attraverso l’utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti, per la quale non è prevista alcuna soglia di punibilità.

La pertinenza col reato

Relativamente al secondo profilo della censura mossa dal ricorrente e, avente ad oggetto il difetto del nesso di pertinenzialità fra i beni oggetto di sequestro (si tratta di danaro ed un capannone adibito a deposito) riferibili alla società ed il reato contestazione, ritiene il collegio che in linea di principio, nei confronti del soggetto impersonale il quale, di fatto, si sia avvantaggiato della commissione del reato fiscale commesso dal proprio legale rappresentante, è ammissibile la sola confisca diretta e non anche quella per equivalente, laddove non ricorra la ipotesi residuale del soggetto persona giuridica che costituisca, tuttavia, un mero schermo dietro il quale agisca direttamente la persona fisica del suo amministratore, ipotesi nella quale è consentita, attesa la mera apparenza della soggettività della persona giuridica, anche la confisca per equivalente.

In tal senso, è stato richiamato il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di sequestro di danaro, la misura cautelare deve intendersi prodromica ad una confisca diretta, posto che il danaro, costituendo comunque il frutto del risparmio di spesa derivante dall’omesso versamento tributario, è, stante la naturale fungibilità del bene in questione, ordinariamente legato ad un rapporto di pertinenzialità con il reato in provvisoria contestazione (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 26 maggio 2014, n. 21228; idem Sezioni unite penali, 5 marzo 2014, n. 10561).

Il ricorso è stato, perciò, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 

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