I giudici della Cassazione hanno ribadito la differenza sostanziale tra nullità e inesistenza della notificazione di due decreti ingiuntivi effettuata nella precedente residenza del convenuto

Aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Treviso due decreti ingiuntivi nei confronti del convenuto per la restituzione di due prestiti, dell’importo di 25.000 euro ciascuno, risultanti da due scritture private.

Quest’ultimo aveva opposto entrambi i decreti ingiuntivi, eccependo preliminarmente l’inesistenza della notifica che  sarebbe stata eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla sua attuale residenza anagrafica.

La questione giuridica di cui si discute concerne la possibilità di qualificare la notificazione dei provvedimenti monitori come (radicalmente) inesistente, poiché, laddove questa fosse dichiarata semplicemente nulla, la proposizione dell’opposizione da parte del destinatario equivarrebbe a sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Nullità o inesistenza?

Vale la pena subito richiamare una recente sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24834 del 2017) ove è stato affermato il seguente principio di diritto: “l’inesistenza della notificazione (…) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.

Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa“.

Del resto, con specifico riferimento alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., già da tempo era stato affermato che :”in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito (…), il notificante (…) è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche (…) prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (Sez. 3, Sentenza n. 17307 del 31/08/2015).

La linea di demarcazione è dunque la seguente: l’inesistenza sussiste tutte le volte in cui la notificazione sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.

Mentre essa è semplicemente nulla o irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008).

Ebbene, la differenza sopra indicata non è di poco conto perché come è noto, solo nel caso di nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo è esperibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c..

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, in continuità con il precedente orientamento, ha inteso ribadire il seguente principio di diritto: “La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest’ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa“.

La decisione

Nel caso di specie, il Tribunale non aveva posto in dubbio l’avvenuto spostamento formale della residenza del convenuto, ma aveva allo stesso tempo osservato che quest’ultimo avesse conservato un legame con il precedente luogo di residenza, attestato dalla circostanza che “in entrambi gli atti di riconoscimento lo stesso aveva indicato quale propria residenza quella del primo indirizzo”; che la figlia ivi residente si fosse qualificata all’ufficiale giudiziario come convivente col padre e, soprattutto, dalla comprovata efficacia delle notificazioni ivi effettuate in ordine alla corrispondenza che aveva preceduto l’instaurazione della lite.

Ad ogni modo, aggiungono i giudici della Suprema Corte, si tratta di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

Ma il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, accertando, come era in suo potere fare, in base a tutti gli elementi fattuali a sua disposizione, l’effettiva conservazione di un collegamento operativo fra il destinatario della notifica e il suo precedente luogo di residenza, così escludendo che la notificazione dei decreti ingiuntivi fosse inesistente.

La redazione giuridica

 

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