La verificazione del nesso di causalità potrebbe apparire semplice, ma, allora, come è possibile che esista una giurisprudenza variegata e non pacifica su casi fra loro assimilabili?

Chi si occupa, da qualunque “lato della barricata”, di responsabilità medica, sa bene che il fulcro di ogni giudizio risiede nell’accertamento del c.d. nesso di causalità fra le condotte che si presumono errate, e le conseguenze negative che dalle stesse si fanno discendere.

Con questa definizione, si descrive il legame diretto che deve intercorre fra un evento azione e un evento risultato, tal per il quale quest’ultimo non si sarebbe avuto in mancanza del primo.

La semplicità con la quale può essere espresso il concetto non deve, tuttavia, trarre in inganno coloro che si confrontano con lo stesso. Infatti, per quanto vario può essere l’umano agire in riferimento ad una medesima situazione, tanto diverso sarà il percorso di ricostruzione del nesso. Se a quanto detto si aggiunge il numero di soluzioni tecnico-scientifiche adottabili rispetto ad una medesima patologia, le diverse ed imprevedibili reazioni che un organismo può avere in riferimento ad una cura, l’evoluzione quasi mai uguale (da persona a persona) dei processi morbosi, si riuscirà a comprendere che l’esistenza del legame diretto fra la azione di un medico e la conseguenza negativa per il paziente, è più labile di quanto ci si riesca ad immaginare.

Negli anni, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha elaborato dei principi interpretativi ed esplicativi utili al fine di indagare l’esistenza o meno del nesso di causalità che si configurano, non in base alla conseguenza, ma all’atto compiuto dall’agente convenuto in giudizio o, meglio, in base al tipo di accusa formulata dalla parte presuntamente danneggiata.

Si avrà, quindi, una causalità commissiva, ovvero, una causalità omissiva.

Per causalità commissiva, si intende la correlazione diretta che esiste fra azione e risultato, tale per la quale, il risultato non si sarebbe certamente verificato in mancanza della azione compiuta. Volendo fare un esempio pratico, immaginiamo una emorragia causata dalla accidentale resezione di un vaso sanguigno. Appare chiaro (ed è nelle intenzioni di chi scrive che sia così), che in mancanza della resezione, e quindi della condotta imprudente, negligente ed imperita dell’operatore, non si sarebbe verificata alcuna emorragia. Ad estrema semplificazione del concetto, la colpa in questo caso deriva dall’aver “fatto” qualcosa.

Per causalità omissiva si intende, invece, la relazione fra un “non fare o non aver fatto” qualcosa e l’evento negativo che viene fatto derivare da tale omissione. In questo caso, però, al fine di raggiungere un certo grado di certezza in riferimento alla correlabilità reale  degli eventi in discorso, occorre, secondo gli Ermellini, procedere ad una doppia analisi di verifica. Posto per vero l’evento risultato, occorrerà analizzare la condotta omissiva del sanitario e verificare: a) se eliminando l’omissione e, quindi, ipotizzando che l’azione che si presume omessa sia stata in realtà compiuta, l’evento risultato sarebbe stato diverso, ovvero, b) se, anche ipotizzando il compimento della azione omessa, l’evento risultato sarebbe stato il medesimo. Importante notare come, nel secondo caso, viene a mancare il nesso di causalità omissiva con conseguente immediata verificabilità della assenza di colpa per il sanitario.

Ciò detto, potrebbe, la verificazione del nesso di causalità, apparire semplice, ma, allora, come è possibile che esista una giurisprudenza variegata e non pacifica su casi fra loro assimilabili?

Se è vero che la “formula” di verificazione del nesso non presenta particolari difficoltà teoriche, è invece assolutamente falso che la sua applicazione a fattispecie simili conduca al medesimo risultato. Ciò è possibile poiché, nell’ambito della responsabilità medica, si entra in contatto con un universo che è infinitamente variegato, assolutamente inesatto, per nulla controllabile; in una parola, in questi tipi di giudizi, si entra in contatto con la Medicina.

Ogni organismo, infatti, ha in comune solo alcuni meccanismi di base mentre permangono una serie di eventi potenzialmente illimitati ai quali lo stesso organismo reagirà in maniera differente rispetto alla maggior parte degli altri. Esemplificando, una lacerazione della pelle porterà a sanguinamento, alla formazione di tessuto di granulazione, alla formazione di una cicatrice (questi i processi di base comuni a tutti gli organismi). Tuttavia, vi sono un serie di variabili in grado di modificare questo processo naturale di guarigione. Si pensi alle patologie del sistema ematico, alle patologie che causano difficoltà di coagulazione nel sangue, al possibile insorgere di infezioni per una insufficiente risposta del sistema immunitario e così via. Del pari, per una medesima patologia, esistono interventi di cura diversi che si graduano per invasività ed efficacia differente.

In questo caos di possibili soluzioni, non sarà così semplice raggiungere la ipotetica certezza del nesso che lega una azione (od omissione) ad un evento dannoso, e questo genera, naturalmente, esiti giudiziari diversi pur in presenza di presupposti fattuali simili.

Concludendo, ciò che in un giudizio può fare la differenza fra il raggiungimento di una corretta verità processuale e l’emanazione di un provvedimento incoerente rispetto alla verità stessa, è il giudizio contro fattuale che, ricostruendo all’inverso gli eventi, valutando con rigore scientifico le possibili variabili in termini di azioni od omissioni in potenza possibili, offrendo una rappresentazione di dette alternative secondo il criterio dell’ “ex ante” (ovvero descrivendole come se non si conoscesse l’esito delle condotte stesse così come era per il medico al momento dei fatti oggetto del giudizio), riesce ad offrire la più verosimile verificazione di esistenza rispetto al nesso di causalità.

                                                                                                              Avv. Gianluca Mari

Assistenza Legale
Ti serve un consiglio sulla questione trattata?
Scrivici a redazione@responsabilecivile.it o con whatsapp al numero 3927945623

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui