La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, oltre che nei confronti del paziente è configurabile anche in relazione ai prossimi congiunti, tra cui il padre, sebbene il contratto sia stato stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria e/o il medico

La vicenda

Lo ha di recente ribadito la Terza Sezione della Cassazione (sentenza n. 10812/2019) all’esito di un procedimento per il risarcimento dei danni ad una minore nata con un grave handicap cognitivo.

Il giudizio era stato introdotto dai genitori nei confronti dell’Asl e del ginecologo curante.

L’accusa era stata quella di non avere sottoposto “la gestante a tutti gli esami strumentali necessari ed imposti dai dati obbiettivi per accertare la grave sofferenza di un feto e le condizioni di un altro, in parto gemellare, al fine di assicurare un rapido trasferimento della puerpera per il parto presso altra struttura attrezzata”.

In primo grado, l’adito tribunale aveva accolto l’istanza dei due genitori, riconoscendo il risarcimento dei danni subiti dalla minore, nonché il danno morale in favore della madre.

La decisione ha trovato conferma anche in appello. Tuttavia, la corte territoriale aveva escluso la legittimazione del padre ad ottenere il risarcimento, non potendosi configurare nei suoi confronti alcun rapporto contrattuale con l’ospedale e/o con il medico; semmai egli, avrebbe potuto agire a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Il giudizio di legittimità

Ma la corte di Cassazione non ha condiviso tale ultima affermazione, sostenendo che “La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria oltre che nei confronti del paziente è configurabile anche relativamente ai soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto, e in particolare ai prossimi congiunti, tra cui il padre, anche qualora il contratto sia stato stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza“.

I giudici Ermellini hanno anche ricordato che “la responsabilità contrattuale della casa di cura non rimane esclusa in ragione dell’insussistenza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, in tale ipotesi operando il principio dell’appropriazione o dell’avvalimento dell’opera del terzo di cui all’art. 1228 c.c.” (Cass., 27/8/2014, n. 18304).

La struttura sanitaria è infatti, direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa posta in essere (quand’anche a sua insaputa) dal medico, della cui attività essa si è comunque avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

La redazione giuridica

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