Norma sui danni da auto pirata al veicolo, giudice s’interroga sulla costituzionalità del corrispondere risarcimento solo con danni gravi alla persona

In caso di danni da auto pirata al veicolo, è legittimo – e costituzionale – riconoscerli soltanto in presenza di lesioni gravi alla persona? A chiederselo è stato il Giudice di Pace di Avezzano, che si è interrogato sulla legittimità costituzionale dell’art. 283 del Codice della strada.
In merito alla norma sui danni da auto pirata al veicolo, il Giudice – nell’ordinanza numero 94/2017 – ha deciso di rivolgersi alla Consulta per capire se questa norma fosse coerente con il testo costituzionale, nello specifico nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno in favore del proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale con un’auto pirata, qualora il conducente del veicolo danneggiato non abbia subito “danni gravi” alla persona.
Nel caso di specie, il proprietario di un veicolo aveva chiesto a UnipolSai, quale Fondo di Garanzia, una somma a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla Fiat 500 guidata da una terza persona. L’assicurazione, però, ha stabilito l’inammissibilità della domanda poiché al conducente era stata riconosciuta la percentuale dell’1% di danno biologico permanente.
Per legge “la proprietaria dell’auto oggetto del sinistro non avrebbe alcun diritto risarcitorio per i danni patrimoniali subiti, in quanto la conducente, non ha riportato ‘danni gravi’, così come richiesto dall’articolo 283 co. 2 Dlgs n. 209/2005”.
Nella medesima ordinanza si legge inoltre che è stata la Corte di Cassazione (n. 24214/2015), a precisare che per “danni gravi” devono intendersi quelli relative alle macrolesioni, “cioè aventi una percentuale di danno biologico permanente eccedente il 9% di invalidità permanente ai sensi dell’art. 138 Dlgs”.
Ebbene, secondo il giudice, questa interpretazione “non convince, sia perché il danno patrimoniale non può essere vincolato al danno biologico, sia perché il danno patrimoniale al veicolo, come è noto, consiste in sostituzione di pezzi danneggiati, specie se inerenti alle parti meccaniche che attualmente sono costituite in gran parte da centraline elettroniche, il cui costo è ragguardevole”. Nel caso di specie, dunque, a fronte della presenza di microlesioni del conducente, “il proprietario del veicolo non potrà vedersi risarcito il danno patrimoniale subito che potrà avere un’entità patrimoniale anche notevole e ciò a prescindere del danno biologico subito dal conducente”.
La norma in questione sui danni da auto pirata al veicolo, infatti, è accusata di ledere l’articolo 3 della Costituzione, quello cioè tutela il principio di uguaglianza.
Perché? In quanto andrebbe a porre i proprietari di un veicolo danneggiato da un’auto sconosciuta in una posizione di netta diseguaglianza tra di loro.
E questo risulterebbe anche dall’interpretazione giurisprudenziale data all’articolo 283 del Codice della strada, infatti, secondo cui il danno patrimoniale è indennizzato solo a coloro che hanno subito delle lesioni fisiche gravi.
Secondo il Giudice di Pace di Avezzano, quindi, si andrebbe così a ledere anche l’articolo 2 della Costituzione, quello che sancisce il valore assoluto della persona umana.
Ma non è tutto. La norma in questione, secondo il giudice, si porrebbe in contrasto anche con l’articolo 24 del testo supremo, il quale tutela sia l’azione in giudizio per la tutela dei diritti che il diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
Il principio secondo il quale si ammette un risarcimento del danno solo e unicamente per chi è rimasto gravemente lesionato dall’incidente, infatti, potrebbe indurre il proprietario del veicolo che ha riportato soltanto delle lesioni di lieve entità (o non le ha riportate affatto) a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.
Per tali ragioni, quindi, il giudice ha sospeso il giudizio dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 283 comma 2 del Dlgs n. 209/2005 (modificato con Dlgs n. 198/2007), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede “in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.
La questione dovrà ora essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
 
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