Il Tribunale di Livorno ha fatto applicazione dei criteri di quantificazione del danno da premorienza contenuti nelle tabelle milanesi 2018

Si parla di danno da premorienza nelle ipotesi in cui la persona danneggiata muoia … per altra causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere. In tal caso il calcolo del danno biologico della invalidità non potrà essere più commisurato all’aspettativa di vita del danneggiato, ma alla sua durata effettiva.

La vicenda

Un incidente stradale sulla via Aurelia in una località in provincia di Livorno. Lo scontro era avvenuto tra una autovettura e uno scooter.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice civile, era stata accertata la responsabilità del conducente dell’auto, per aver violato le norme del codice della strada.
Nello stesso giudizio era stato anche accertato il danno biologico subito dalla vittima e quantificato nella misura del 20% di invalidità, per il quale lo stesso aveva chiesto la somma di euro 79.462 a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di spese mediche e dei danni materiali al motociclo.
Dopo due anni dall’incidente il danneggiato moriva per altra causa. Cosicché succedevano nella controversia gli eredi di quest’ultimo.
Ebbene, il Tribunale di Livorno con la sentenza in commento (n. 221/2019) ha ribadito un principio già espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ove la persona danneggiata muoia … per altra causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva”.

Tale criterio è stato enunciato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 13920/2016.

Ebbene, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale il Tribunale di Livorno ha ritenuto, con riferimento al caso di specie, di aderire alle indicazioni contenute nelle tabelle milanesi redatte nell’anno 2018 che, con riferimento all’ipotesi di danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione (danno “da premorienza”), hanno adottato un criterio basato sul valore monetario del risarcimento annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita.
È stato poi considerato che il danno è tanto maggiore quanto più è vicino all’evento lesivo e che esso decresca col trascorrere del tempo fino a consolidarsi.
In base a queste valutazioni il giudice toscano si è uniformato alle tabelle nel senso di aumentare il pregiudizio sofferto nel primo anno nella misura del 100% rispetto al risarcimento medio e nella misura del 50% per il secondo anno; per poi stabilizzarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo.

La redazione giuridica

 
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