In caso di dipendente infortunato, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di effettuare la visita medica di controllo?

Secondo la Corte di Cassazione, il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore. E ciò, non solo in caso di malattia, ma anche di dipendente infortunato sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica. Lo stabilisce con la sentenza n. 25650/2017.

La vicenda

Un’azienda municipale aveva agito in giudizio nei confronti di un dipendente infortunato, al fine di veder accertata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per tre giorni, che gli era stata comminata.
Nello specifico, la sanzione era stata applicata al dipendente, in quanto questi si era rifiutato – nel corso di un periodo di inabilità certificata dall’INAIL a seguito di infortunio sul lavoro – di sottoporsi alla visita del medico dell’INPS, il quale si era recato, su richiesta del datore di lavoro, presso il domicilio del lavoratore stesso.

Primo e secondo grado di giudizio

Il Tribunale di Roma, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dall’azienda municipale, ritenendo che la sanzione fosse illegittima “per violazione del principio di proporzionalità”.
La sentenza era stata confermata anche dalla Corte di Appello di Roma. Questa aveva osservato che il datore di lavoro non aveva il diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell’INPS, in quanto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970, il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro “solo a mezzo dei servizi ispettivi ‘competenti’” e, nel caso di specie, era competente l’INAIL e non l’INPS.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’azienda datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’azienda.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che l’art. 5 della legge n. 300 del 1970 si riferisce anche all’ipotesi in cui l’infermità dipenda da infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS “per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia, ma anche di denunzia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l’arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica”.
Di conseguenza la Corte d’appello, “nell’ individuare l’INAIL come ente competente ad effettuare le visite di controllo”, aveva violato la L. n. 300 del 1970, art. 5.
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