Chi l’ha detto che i dirigenti non sono tenuti a timbrare il cartellino di entrata e di uscita dal lavoro? È quello che aveva sostenuto un dirigente veterinario, che perciò è stato condannato in via definitiva per truffa e false attestazioni

Sei mesi di reclusione ed Euro 700,00 di multa la pena inflitta dalla corte d’appello di Campobasso nei confronti di un dirigente veterinario accusato del reato di truffa (art. 640 c.p.) e falsa attestazione della presenza in servizio (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quinquies). Dagli accertamenti eseguiti, era emerso che questi non avesse mai timbrato l’uscita e l’entrata perché ritenuta non necessaria.

Il ricorso del dirigente

Presentato il ricorso per Cassazione, l’imputato aveva denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
A sua detta, i giudici di merito avrebbero completamente omesso di valutare la sua posizione lavorativa al fine di ritenere sussistente o meno, l’obbligo della timbratura del cartellino.
Tale obbligo di attestazione della presenza sul lavoro era stato ritenuto esistente per tutti i dipendenti, senza escludere il suddetto dirigente che in quanto tale, avrebbe dovuto essere esonerato.
Egli, infatti, rivestiva la carica di responsabile di una complessa unità, con qualifica di responsabile di II livello. E, per la carenza di personale della struttura, aveva svolto sia il ruolo di dirigente, sia quello operativo con retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi e orario flessibile. Conseguentemente, vista la sua posizione di lavoro, la timbratura del cartellino non era necessaria.
Erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che solo per i dirigenti a tempo determinato fosse escluso l’obbligo di timbrare il cartellino.
Così non è, per il ricorrente, in quanto è la qualifica di dirigente superiore che comporta (a prescindere se a tempo determinato o indeterminato) l’assenza dell’obbligo della timbratura del cartellino della presenza in ufficio.

Il giudizio di legittimità

Le argomentazioni difensive anzidette non hanno convinto i giudici della Cassazione anche perché volte ad ottenere in concreto, una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
A tal proposito è ribadito il principio per cui “In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.
E così pure, “Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo”.
Ed infine, “In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità”.

Il giudizio di merito: incensurabile!

In ogni caso, la Corte di appello con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, aveva correttamente rilevato che il cartellino per le presenze era utilizzato anche dal ricorrente, dirigente medico, e aveva, perciò, ritenuto logicamente l’obbligo della timbratura.
Il ricorso del dirigente si fonda essenzialmente sulla insussistenza dell’obbligo di rilevamento dell’orario di lavoro in relazione alla sua posizione di dirigente; ma non tiene conto del fatto che anche il dirigente è assoggettato a “normale” orario di lavoro alla luce del CCNL (art. 14, commi 1, 8 e 9, del CCNL del 2005) il quale lo prevede espressamente e, a cui anche la giurisprudenza di legittimità si è da tempo, conformata.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita anche la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
TRUFFA E PECULATO, SCOPERTO 11 “FURBETTI DEL CARTELLINO”

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui