Per la Cassazione la disdetta è un atto unilaterale recettizio e pertanto il suo effetto è subordinato alla conoscibilità da parte del destinatario

Il termine per l’invio della disdetta di un contratto di locazione si calcola dal momento dell’invio della raccomandata o dalla data di ricezione da parte del destinatario? Il dubbio è stato dissipato dalla Corte di Cassazione con una sentenza (n. 8006) del 2009.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul contenzioso tra due società, una delle quali contestava all’altra di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione stipulato, a fronte della richiesta di pagamento di alcuni canoni di locazione insoluti; di conseguenza tali canoni non potevano considerarsi dovuti.

Il contratto tra le due realtà aziendali, prevedeva che il recesso poteva essere esercitato solo alla data del rinnovo del contratto mediante invio di raccomandata con un anno di anticipo sulla scadenza; la mancata comunicazione secondo tali termini avrebbe comportato la rinuncia da parte della locataria a “recedere dal contratto fino alla scadenza dei sei anni successivi”.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale aveva accertato la tempestività della disdetta, dando rilievo alla data di invio della raccomandata e non a quella del ricevimento della stessa. La società locatrice era tuttavia ricorsa in appello e in secondo grado, la decisione era stata riformata; la Corte d’appello, infatti, aveva sostenuto che, ai fini della tempestività della disdetta, faceva fede la data in cui la comunicazione era stata ricevuta.

Investita della questione, la Cassazione ha evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1334 del codice civile la disdetta è “un atto unilaterale recettizio”, e che come tale, “per avere effetto deve essere portata a conoscenza o alla conoscibilità del destinatario”. Pertanto, secondo gli Ermellini, nel caso in questione la Corte d’appello aveva stabilito correttamente l’inefficacia della disdetta in quanto pervenuta oltre il termine previsto dal contratto.

Gli Ermellini, quindi, hanno rigettato il ricorso della società locataria stabilendo che il contratto di locazione doveva intendersi rinnovato per altri sei anni e, di conseguenza, i canoni insoluti dovevano essere pagati.
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