Con l’approvazione della Riforma Lorenzin sono intervenuti dei cambiamenti importanti in merito all’ esercizio abusivo della professione. Ecco quali

Con la definitiva approvazione della Riforma Lorenzin molte cose sono cambiate e, tra queste, anche il reato di esercizio abusivo della professione.

Un tema molto sentito anche in sanità, dove reati di questo tipo sono purtroppo molto frequenti.

La legge, infatti, si occupa anche di aggravanti specifiche per reati commessi da falsi medici. Così come di chi esercita abusivamente un’arte ausiliaria e di chi detiene farmaci scaduti.

Con l’approvazione della riforma Lorenzin, il reato di esercizio abusivo della professione ha assunto nuovi connotati, che passano anche per l’introduzione di previsioni particolarmente stringenti per i falsi medici.

La legge varata nei giorni scorsi ha apportato diverse novità.

Innanzitutto ha riscritto l’articolo 348 del codice penale. Inoltre ha previsto delle aggravanti speciali per alcuni reati se commessi da chi esercita abusivamente una professione sanitaria.

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia nel nuovo reato di esercizio abusivo della professione.

Innanzitutto, il nuovo articolo 348 del codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Alla condanna seguono poi la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato.

Laddove il reo eserciti regolarmente una professione o un’attività, è prevista anche la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine, albo o registro. Quest’ultimo applicherà l’interdizione da uno a tre anni dalla professione o dall’attività regolarmente esercitata.

La disposizione si occupa anche di chi ha determinato altri a esercitare una professione in maniera abusiva e di chi ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato. Per tali soggetti, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15mila a 75mila euro.

L’articolo in commento si applica anche a chi esercita l’attività di mediazione in assenza di iscrizione nell’apposito ruolo ed è già stato sanzionato amministrativamente in forza di quanto previsto dall’articolo 8 della legge numero 39/1989.

Prima che la legge fosse varata, per la rilevanza penale della condotta era necessario essere incorsi nella sanzione amministrativa almeno tre volte, mentre oggi è sufficiente una sola reiterazione.

Quanto ai beni immobili confiscati ora è prevista una speciale destinazione, in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, in particolare, tali beni sono trasferiti al patrimonio del Comune ove sono siti, per essere poi destinati a finalità sociali e assistenziali.

Ci sono poi delle nuove aggravanti.

In particolare, quelle per l’omicidio colposo e per le lesioni personali colpose nel caso in cui il fatto sia commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria.

Nel primo caso, la pena aggravata è quella della reclusione da tre a dieci anni. Nel secondo, è quella della reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi. Prevista invece la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime.

Qualora l’abuso riguardi un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, esercitata senza la licenza prescritta dall’articolo 140 del regio decreto numero 1265/1934 o senza l’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, la sanzione è quella amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.

Infine, la riforma Lorenzin si occupa anche del caso in cui in una farmacia siano detenuti medicinali scaduti, guasti o imperfetti.

La novità è che la sanzione non è più quella penale prevista dall’articolo 443 del codice penale (rubricato “commercio o somministrazione di medicinali guasti”).

Adesso la sanzione è solo amministrativa pecuniaria e va da 1.500 a 3.000 euro. Questo però se sussistono alcune condizioni. Ovvero, se la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve facciano escludere che i medicinali siano destinati al commercio.

 

 

 

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1 commento

  1. sono stato prima un infermiere responsabile al p.soccorso dopo responsabile di una postazione del 118da 10 anni in pensione e sto vedendo cose che chiuque si mette a fare l’infermiere .quando qualcosa gli va male chiamano subito un ifermiere prof.le per aggiustare la situazione,come flebo che non riescono-o medicazioni fatte male o altro e di questo ne sono ancora testimone di persone che si dichiarono essere infermieri invece sono tuttaltro.in questi giorni i nas hanno fatto un po di pulizia a gioia tauro.

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