Al fine di consentire ai cittadini una migliore accessibilità alle informazioni, è stata rilasciata una nuova funzionalità dell’app INPS Mobile denominata “Esiti Domande NASpI” che consente all’utente, munito di SPID o PIN, di avere informazioni sullo stato della propria domanda tramite dispositivi smartphone o tablet

Lo fa sapere L’Istituto di Previdenza nazionale con un messaggio del 28 dicembre 2018 (n. 4843), nella quale si legge che accedendo alla nuova funzionalità viene inizialmente proposto l’elenco degli esiti domande NASpI presentate dal cittadino.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( anche detta NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituiva le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi con decorrenza dal 1° maggio 2015.

La NASpI, come anticipato, è erogabile su richiesta dell’interessato.

Ebbene, attraverso la nuova applicazione è possibile, una volta selezionata la domanda di interesse, avere accesso alle seguenti informazioni:

1. in caso di accoglimento della domanda, l’utente potrà consultare il prospetto di calcolo della prestazione NASpI e, quindi, i dati relativi ai pagamenti della prestazione disposti in suo favore;

2. in caso di richieste istruttorie, l’utente potrà consultare la lista dei documenti richiesti;

3. in caso di reiezione della domanda, l’utente potrà consultare i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento.

Il prospetto di calcolo di una domanda NASpI, consultabile a conclusione dell’istruttoria della domanda, evidenzia le seguenti informazioni:

–          la data di decorrenza e la durata della prestazione spettante; gli importi mensili della indennità spettante;

–          i dati retributivi e contributivi che hanno determinato la durata e la misura della prestazione;

–          l’elenco delle prestazioni di disoccupazione già fruite nel quadriennio precedente la data cessazione dell’attività lavorativa;

–          i periodi contributivi già utilizzati per le prestazioni già fruite scomputati nel calcolo della durata della nuova domanda.

 

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