Una ordinanza della Cassazione ha fornito precisazioni importanti circa l’assegno di mantenimento a favore della ex moglie di giovane età del pensionato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2018 depositata lo scorso 8 marzo, ha fatto il punto sull’assegno di mantenimento a favore della ex moglie del pensionato e sulle conseguenze su di esso qualora la donna sia giovane e in buone condizioni economiche.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha eliminato l’obbligo di un uomo di corrispondere alla moglie separata l’assegno di mantenimento determinato in euro 300,00 mensili.

Ciò in considerazione della breve durata del matrimonio e dell’insussistenza di un divario delle condizioni reddituali dei coniugi.

I giudici infatti hanno tenuto conto che l’uomo aveva un reddito di euro 750,00 mensili. Inoltre, era proprietario di un piccolo locale sfitto e aveva dovuto vendere un immobile per fare fronte a debiti consistenti. Non solo. Egli viveva in una casa in affitto, mentre la ex moglie del pensionato, ben più giovane del marito, gestiva una lavanderia. La donna era anche proprietaria di una villa.

La signora però ha fatto ricorso in Cassazione sperando di ottenere l’assegno di mantenimento.

A suo avviso, vi era stata una erronea valutazione dei redditi delle parti anche sulla base di documenti tardivamente introdotti dall’ex in appello.

Ma i giudici hanno rigettato il ricorso.

Per loro, infatti, il ricorso è generico poiché lamenta la tardiva produzione dei documenti.

Oltre a questo, esso è diretto “ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto – riservato al giudice di merito – riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi, ai fini della decisione sulla debenza dell’assegno di mantenimento”.

“Mentre – proseguono i giudici – il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata”.

Per i giudici risulta “inammissibile laddove denuncia genericamente l’illogicità della sentenza instando per una diversa valutazione degli elementi probatori, vizio motivazionale non più proponibile in Cassazione.

Alla luce di tali considerazioni, l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie del pensionato è stato rifiutato. La donna ha quindi dovuto anche pagare le spese di giudizio.

 

 

 

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