Nella sentenza in commento i giudici della Cassazione hanno chiarito che le norme penali che sanzionano gli inadempimenti dei genitori agli obblighi di mantenimento vale anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio

E del resto tale interpretazione rappresenta l’unica strada percorribile. Se così non fosse vi sarebbe una evidente violazione di valori costituzionali. Deve perciò dirsi che, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 e del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, l’art. 570 bis del codice penale, si applica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, agli inadempimenti degli obblighi fissati dal tribunale dei minori nei loro confronti.

L’art. 570 bis c.p. dispone che le pene previste in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La vicenda

Ebbene, l’imputato era stato condannato alla pena di legge in quanto riconosciuto colpevole del reato di violazione degli obblighi di natura economica in materia di disposizioni inerenti la separazione dei genitori e o l’affidamento condiviso dei figli (di cui all’art. 3 della legge n. 54/2006).

A nulla gli era valso proporre istanza in appello, perché anche i giudici di secondo grado confermavano tale decisione.

Ed invero, l’uomo riteneva di essere vittima di ingiustizia, in quanto i giudici di merito avevano commesso un errore di applicazione della legge penale al caso concreto.

La condotta per la quale era stato incriminato non poteva essere ricompresa nella fattispecie di cui al citato art. 570 bis c.p., in quanto questa fa riferimento alla qualità di coniuge. Pertanto, il reato sarebbe escluso nelle ipotesi, come quella in esame, in cui le parti fossero legate da un semplice rapporto di convivenza e, dunque, i figli fossero nati al di fuori del matrimonio.

Ma è proprio cosi?

La Corte di Cassazione ha chiarito che il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. VI, n. 55744/2018; Sez. VI n.56080/2018).

Invero, è stata affermata la perdurante validità dell’orientamento di legittimità alla stregua del quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. VI, n. 14731/2018; Sez. VI, n. 12393/2018; Sez. VI, n. 25267/2017).

Ciò alla luce della interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che inserito l’art. 337-bis c.c. e, quindi, di una rilettura dell’art. 4, comma secondo, legge n. 54 del 2006, tutt’ora in vigore, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, agli inadempimenti degli obblighi fissati dal tribunale dei minori nei loro confronti.

Tale assetto non è stato modificato neppure a seguito dell’introdotta novella dell’art. 570 bis c.p., in esecuzione della delega conferita con la legge 103/2017.

Del resto, in una recente sentenza (n. 18701/2018) è stato osservato che da una analisi letterale dell’art. 570 bis c.p. emerge come il rapporto tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi e la prole nata in costanza di matrimonio si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (art. 337-bis e ss. C.c.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del reato, alla previsione dell’art. 30, comma 3Cost.

In questo contesto (normativo e giurisprudenziale) i giudici della Cassazione ritengono di dover affermare che l’unica interpretazione ammissibile dell’art. 570-bis c.p. sia quella che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.

La redazione giuridica

 

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