Accolto il ricorso di un automobilista sanzionato per guida in stato di ebbrezza, per il mancato avviso circa la possibilità di farsi assistere da un avvocato

Il Giudice di Pace di Reggio e Emilia ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro il verbale contestatogli dalla Polizia stradale per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 del codice della strada, con conseguente sanzione cautelare del ritiro e sospensione della patente.

Il ricorrente aveva proposto  opposizione assumendo di  aver necessità della patente e lamentando, fra l’altro,  che la procedura seguita nell’accertamento non era regolare. Nello specifico aveva contestato il mancato avviso circa la possibilità di farsi assistere da un difensore, a meno che lo stesso, cercato, non fosse reperibile. Né tantomeno sarebbe stato raccolto il relativo consenso all’accertamento.

Il Giudice di Pace, tenuto conto delle risultanze processuali e della documentazione agli atti,  ha ritenuto sussistenti le ragioni per procedere all’annullamento del provvedimento opposto e della conseguente ordinanza. Della procedura prevista dalla legge e  del relativo consenso, infatti, non vi era traccia.

“E’ vero che la violazione è ex lettera a) dell’art. 186 cds. Peraltro, a parte che la procedura seguita dalla polstrada è regolare, non di meno l’avviso indicato deve essere comunque dato nel verbale, a prescindere da tutto, posto che,  solo dopo l’accertamento,  si può sapere se la violazione rientrerà nella lettera b (reato) ovvero nella lettera a (non reato)”.

Il verbale pertanto,  per come formulato, è da ritenersi nullo. Il Giudice, invece, ha dichiarato comunque adeguato il periodo di sospensione  della patente già scontato.

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