Il conducente affetto dalla patologia che venga trovato positivo all’alcol test non può invocarla quale elemento a sua discolpa

Colpevole di guida in stato di ebbrezza in ora notturna. La sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, e successivamente confermata in appello, veniva impugnata in Cassazione. L’imputato, infatti, denunciava davanti alla Suprema Corte la violazione di legge e il vizio di motivazione contestando sia l’affermazione della responsabilità penale che la mancata conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità. Inoltre il giudice di secondo grado non avrebbe riconosciuto la patologia del reflusso gastroesofageo lamentata dal ricorrente escludendone l’influenza sull’esito dell’alcol test.
In merito al presunto vizio di motivazione gli Ermellini osservavano che i giudici dei precedenti gradi avevano in realtà adeguatamente motivato la loro decisione con riferimento all’irrilevanza della patologia dichiarata. Anzi, al proposito il giudice di primo grado aveva riconosciuto, sulla base della documentazione medica prodotta, l’ernia iatale dichiarata dall’imputato, ma avevano altresì affermato la non sussistenza di elementi indicativi che la patologia potesse influire sul l’esito del controllo del tasso alcolemico nel sangue.
La Corte d’appello aveva inoltre ribadito che il reflusso gastroesofageo comporta invero una maggiore difficoltà e lentezza nella digestione e, quindi, nello smaltimento dell’alcol” e che tale circostanza fa sì i gas e i vapori dell’alcol possono permanere più a lungo, ma ciò non può comportare l’alterazione del test anche perché nel giro di pochi minuti la situazione si normalizza; peraltro l’imputato era stato fermato lontano dai pasti.
Sotto il punto di vista della motivazione quindi, la decisione del giudice di secondo grado appariva esente da vizi logici o giuridici, ed era peraltro insindacabile in sede di giudizio di Cassazione. Diverso invece il discorso in ordine all’aspetto della mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità. In questo caso, infatti, il ricorso andava accolto poiché la richiesta era stata presentata tempestivamente in sede di appello ed era legittima in quanto l’articolo 186 comma 9 del codice della strada, “richiede soltanto la non opposizione” alla richiesta ma non richiede in alcun modo che la richiesta debba essere formulata solo ed esclusivamente nel giudizio di primo grado.
LEGGI ANCHE:
Omesso il diritto all’assistenza di un legale, alcol test nullo in sede penale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui