Commento a Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30/09/2015 n° 19541

Nel contenzioso medico, è ormai noto, risulta necessario quel momento di confronto fra le parti nel quale tentare, qualora ve ne siano le condizioni, di evitare il giudizio attraverso il raggiungimento di un accordo transattivo. Sovente, però, a tale fase (che può essere precedente alla Mediazione Obbligatoria) non partecipano tutti i soggetti coinvolti nella vertenza e, in questi casi, l’accordo raggiunto fra alcuni di questi soggetti ha un peso del tutto relativo. A specificare meglio questo concetto, fugando dubbi interpretativi sulla portata liberatoria degli accordi transattivi ha pensato la Cassazione con la sentenza in commento.

La vertenza oggetto della decisione ha origine da un caso di morte per arresto cardiaco a seguito di complicanza embolica insorta per un trattamento di ozonoterapia. Nel caso in esame, l’origine della responsabilità era duplice: da un lato il medico accusato di imperizia nella effettuazione della terapia, dall’altro la struttura ospedaliera per non essere, i locali utilizzati, idonei alla pratica di terapie mediche.

In fase di precontenzioso, i congiunti della vittima trovarono un accordo con il medico e chiesero un ulteriore risarcimento all’azienda ospedaliera Quest’ultima riteneva di nulla dovere per l’intervenuta transazione con il medico, assorbente di ogni ulteriore richiesta di danni. La Suprema Corte, nel riconoscere il diritto all’ulteriore risarcimento per i congiunti della vittima, ha provveduto a chiarire l’ammissibilità della transazione parziale (o pro quota) e gli effetti liberatori della stessa.

In particolare viene specificato che l’art. 1304 del Codice Civile, nel quale è previsto che la transazione effettuata da uno dei debitori ha effetto anche nei confronti dei condebitori che dichiarano di volerne approfittare, si applica solo in caso di transazione riguardante l’intero debito. Del pari la transazione pro quota ha effetti liberatori solo nei confronti del debitore che vi aderisce non potendo, un pagamento parziale del maggior debito, risultare esaustivo ai fini dell’adempimento potendo portare come unico ovvio vantaggio la riduzione del debito totale. Di più! Il principio liberatorio contenuto nel citato articolo, non è applicabile alle transazioni parziali o pro quota on conseguente permanere, per ciò che qui interessa, dell’obbligo risarcitorio nei confronti della struttura ospedaliera che in nulla potrà giovarsi dell’accordo raggiunto fra medico e paziente.

                                                                  Avv. Gianluca Mari

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