La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace? Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2019

Con il ordinanza del 6 marzo 2018, il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, «nella misura in cui esso non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace».

La vicenda

La vicenda origina dal ricorso in appello formulato dall’imputato del reato di lesioni colpose lievi (art. 590 cod. pen.), contro la sentenza del Giudice di pace di Catania, «con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita».
Ebbene, questi lamentava l’errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale occorso e le lesioni personali riportate dalla vittima, nonché l’omessa pronuncia di estinzione del reato, in ragione dell’intervenuto risarcimento del danno, nonché l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
Ebbene sul punto, il giudice di primo grado nulla aveva disposto nonostante la lieve entità dell’offesa consistita in personali lievi da cervicalgia post-traumatica, giudicate guaribili in giorni otto.
Cosicché l’imputato aveva riformulato in appello, la richiesta di pronuncia di assoluzione questa volta però,  ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 530 del codice di procedura penale e 131-bis cod. pen.
Per il Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell’appello, vi erano tutti i presupposti per adottare la pronuncia assolutoria, atteso che la pena prevista per il reato di lesioni personali lievi, rientra nei limiti edittali stabiliti dall’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. e che si trattava, nella specie, di un’offesa di particolare tenuità, tenendo anche conto delle modalità della condotta, meramente colposa e dell’esiguità del danno cagionato alla persona offesa.
«Sarebbe, infatti, del tutto irragionevole – si legge nella sentenza – che una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 131-bis cod. pen. – introdotta per evitare all’imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono per definizione di minore gravità».

Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

L’art. 131-bis cod.pen. ‒ inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta.
Il legislatore del 2015, perseguendo una finalità deflattiva analoga a quella sottesa a misure di depenalizzazione ed esercitando l’ampia discrezionalità nel definire «l’estensione di cause di non punibilità, ha considerato i reati al di sotto di una soglia massima di gravità – quelli per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché quelli puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva – e ha tracciato una linea di demarcazione trasversale per escludere la punibilità – ma non l’illiceità penale – delle condotte che risultino, in concreto, avere un tasso di offensività marcatamente ridotto, quando appunto l’«offesa è di particolare tenuità».

La questione giuridica

È però sorto non di meno il problema interpretativo dell’applicabilità, o no, della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. anche ai reati di competenza del giudice di pace.
La questione, in passato, è stata protagonista di un iniziale contrasto di giurisprudenza, composto infine dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l’affermazione del seguente principio di diritto : la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 giugno-28 novembre 2017, n. 53683).
Tale arresto giurisprudenziale, cui la Corte di Cassazione ha dato continuità anche in seguito, costituisce “diritto vivente”.
«L’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace, si fonda non già sul principio di specialità (art. 15 cod. pen.), ma sulla cosiddetta riserva di codice posta dall’art. 16 cod. pen., che prevede che nelle materie regolate da leggi speciali – e tale è il d.lgs. n. 274 del 2000 – le disposizioni del codice penale – e quindi anche l’art. 131-bis – si applicano salvo che non sia stabilito altrimenti. Ma la legge penale speciale in questione (il d.lgs. n. 274 del 2000) contiene già, nel suo complesso, una distinta disciplina della materia. In particolare, l’art. 34 regolamenta integralmente la fattispecie del fatto di particolare tenuità che così scherma l’applicabilità, altrimenti operante, dell’art. 131-bis cod. pen. Si tratta di regimi alternativi di fattispecie che hanno come nucleo comune la particolare tenuità del fatto e come elementi differenziali i requisiti di contorno che caratterizzano l’una e l’altra fattispecie».

Ciò premesso, la Corte costituzionale ha comunque dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale siciliano.

Le ragioni che giustificano, la diversa natura e applicabilità dell’art. 131 bis c.p. rispetto a quella di cui all’art. 34 del d.lgs 274 del 2000, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, risiede nella diversa connotazione dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale.
La eterogeneità delle fattispecie di reato poste a confronto esclude la dedotta lesione del principio di eguaglianza (sentenza n. 207 del 2017).
«Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta» (sentenza n. 426 del 2008).
Anche la giurisprudenza di legittimità ne ha sottolineato «la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell’offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 16 luglio-27 ottobre 2015, n. 43264). Si tratta infatti di un procedimento «improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario» (sentenza n. 298 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 85 e n. 415 del 2005, n. 349 del 2004).

Le differenti discipline della causa di non punibilità

Si ha quindi che, sia per i reati di competenza del tribunale, sia per quelli di competenza del giudice di pace, rileva comunque la particolare tenuità del fatto; ma i presupposti della non punibilità, nell’un caso, e della non procedibilità dell’azione penale, nell’altro, non sono pienamente sovrapponibili, ma segnano la differenza tra i due istituti.
Lo scostamento di disciplina, maggiormente significativo, risiede nella particolare valutazione che il giudice è chiamato a fare ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per operare un bilanciamento tra il pregiudizio per l’imputato e l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento che è strettamente connesso alla peculiarità reati devoluti alla sua cognizione.
Per tali reati, che già di per sé non sono gravi, è richiesta al giudice una valutazione più ampia, arricchita da elementi ulteriori. Il giudice deve tener conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato; pregiudizio che può concorrere a far ritenere di particolare tenuità il fatto addebitato all’indagato, allargandone la portata ove non sussista un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
Nel complesso, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ha uno spettro più ampio dell’offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., tant’è che incide più radicalmente sull’esercizio dell’azione penale e non già solo sulla punibilità.
E infatti la pronuncia del giudice non è iscritta nel casellario giudiziario, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; né, a differenza di quest’ultima, la pronuncia di improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è idonea a formare alcun giudicato sull’illiceità penale della condotta, come nella fattispecie dell’art. 651-bis cod. proc. pen.; neppure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dall’imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 8 marzo-12 luglio 2018, n. 32010).
In conclusione, la Corte costituzionale ha affermato che “non viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza la non applicabilità, ritenuta dalla giurisprudenza, della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. 131-bis cod. pen. in caso di reati di competenza del giudice di pace, per i quali opera invece la causa di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000“.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

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