La vittima di un incidente stradale, o il trasportato, anche se ha già ricevuto il ristoro del danno, è incapace a testimoniare nel giudizio tra altra vittima e il responsabile del sinistro in quanto è sempre portatore di un interesse giuridico all’esito del contenzioso introdotto da un’altra vittima (Cass. Civ., Ordinanza n. 19121 del 17 luglio 2019)

La vicenda trae origine da un contenzioso incardinato nei confronti del Fondo di Garanzia vittime della strada intrapreso da una donna danneggiata da un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma la donna proponeva appello lamentandosi del danno liquidato e del mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali.

La compagnia di assicurazioni, garante del FGVS, formulava appello incidentale -che veniva accolto- lamentando che l’unica testimone escussa e trasportata a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro era incapace a testimoniare poiché anch’essa danneggiata dal medesimo sinistro e risarcita dalla assicurazione.

La donna ricorre in Cassazione, ma i Giudici di legittimità ribadiscono seguendo l’orientamento ormai granitico che “la vittima di un incidente stradale, pure ove sia stata già risarcita, risulta incapace di deporre nel giudizio che pende tra un’ulteriore vittima ed il responsabile”.

Detto in altri termini, il danneggiato da un sinistro vanta comunque un interesse giuridico all’esito del giudizio introdotto da un altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile anche verso il testimone.

Difatti il testimone potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il risarcimento di ulteriori danni e quindi non può rendere testimonianza qualora abbia subito danni dal medesimo sinistro.

I Supremi Giudici ribadiscono nuovamente che “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto a contrastare quello da altri fatto valere e che lo renda incapace a testimoniare, deve essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’articolo 246 del codice di procedura civile come causa di incapacità a testimoniare”.

Il noto principio è quello della celeberrima Sentenza della Cassazione conosciuta come “la sentenza del bastone e della carota” del 1974.

Avv. Emanuela Foligno

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