Una sentenza ha stabilito il concorso di colpa nella misura del 50%

Di chi è la responsabilità se un conducente non rispetta lo stop andando a scontrarsi con un altro che andava troppo veloce? È concorso di colpa al 50%, secondo la Cassazione, che lo ha stabilito con la sentenza n. 27989 del 6 giugno 2017.

Nel caso di specie analizzato, la Corte ha riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% tra due conducenti di autoveicoli, dei quali l’uno non aveva rispettato lo stop all’incrocio e l’altro viaggiava a velocità molto elevata nello stesso punto.

In particolare, il Giudice di Pace di Novara aveva assolto un imputato dal reato di lesioni colpose, di cui era stato accusato per avere impattato, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo a una velocità troppo elevata, l’auto condotta da un altro soggetto, il quale, a sua volta non aveva rispettato il segnale di “Stop”, omettendo di dare la dovuta precedenza (art. 145 del Codice della Strada).

Il Tribunale di Novara, che si era pronunciato in secondo grado, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato e, avendo stabilito il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, aveva condannato l’imputato stesso al risarcimento del danno.

Secondo la Corte d’appello, infatti, anche se la persona offesa non aveva rispettato lo “stop”, l’imputato aveva comunque impegnato l’incrocio a una velocità troppo elevata, velocità che non gli aveva permesso di arrestare in tempo la marcia del veicolo, frenando.

Tuttavia, la parte civile ha ritenuto ingiusta la dichiarazione del concorso di colpa, decidendo così di rivolgersi alla Corte di Cassazione, allo scopo di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole. Il ricorrente, in particolare, aveva osservato che il Tribunale aveva dichiarato il concorso di colpa nonostante il sinistro fosse stato causato da “un azzardato tentativo di sorpasso” dell’auto condotta dall’imputato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha giudicato infondato il suddetto ricorso poiché l’incidente si era verificato a causa della condotta di guida dell’imputato, che procedeva a una velocità troppo sostenuta. Ciononostante, il Tribunale aveva evidenziato che l’incrocio in questione era “a visuale libera”, con la conseguenza che il ricorrente era stato in grado di vedere il sopraggiungere dell’auto dell’imputato. Inoltre, il ricorrente aveva ugualmente impegnato l’incrocio, non rispettando lo “stop” e costringendo l’imputato a una manovra di emergenza che, però, non era riuscita completamente ad evitare l’impatto tra i veicoli.

Ne consegue che, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva correttamente determinato il concorso di colpa della parte civile, dal momento che la presenza del segnale di “stop” avrebbe dovuto “indurlo ad una cautela ancora maggiore nell’impegnare l’incrocio”.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello.

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