Spetta all’utente danneggiato l’onere di superare la presunzione di conoscenza della strada dimostrando che non si trattasse di un percorso abituale

La Corte di Cassazione, con una sentenza emessa il 14 giugno, la n.12174 del 2016, ha introdotto un principio destinato a rivoluzionare la materia del risarcimento del danno fisico conseguente a incidenti determinati da imperfezioni della strada quali ad esempio buche, crepe, avvallamenti, dissesti o marciapiedi con mattonelle divelte.

La Cassazione si è pronunciata sul caso di un motociclista che ha riportato una brutta caduta a causa di una buca non vista. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria del centauro, ma tale decisione era stata ribaltata dalla Corte d’appello sulla base del presupposto che l’evento dovesse essere causalmente ricondotto al solo comportamento colposo dell’infortunato. I giudici d’Appello ritenevano che, abitando nelle vicinanze del luogo dove si era verificato l’incidente, il ragazzo ben conoscesse “le insidie e le asperità” della strada potendo quindi evitare il sinistro utilizzando la propria diligenza e accortezza.

La vicenda è quindi approdata in Cassazione dove gli Ermellini hanno abbracciato la decisione della Corte d’appello escludendo qualsiasi responsabilità del Comune in quanto soggetto responsabile della manutenzione stradale e accogliendo invece la tesi che attribuiva la responsabilità all’utente danneggiato, che, a detta dei giudici, avrebbe dovuto percepire o prevedere l’anomalia con l’ordinaria diligenza.

La sentenza della Cassazione, dunque, abbracciando un orientamento minoritario, restringe l’ambito di applicazione dell’art. 2051 del Codice civile, in base al quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. D’ora in poi il Comune o l’Ente proprietario della strada non è responsabile di eventuali incidenti, qualora la strada dissestata sia nota al danneggiato. Si fanno di conseguenza più stringenti le regole per ottenere il risarcimento, anche in tema di onere della prova; non basta dimostrare l’esistenza di un pericolo occulto sulla strada, non evitabile con l’ordinaria diligenza, ma il danneggiato deve dimostrare che non conosceva la strada e che quindi non si trattava di un percorso abituale.

Il risarcimento del danno pertanto è escluso tutte le volte in cui l’infortunio si verifica vicino casa o lavoro sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza dello stato della strada. In tali casi quindi non si può parlare di alcuna “insidia o trabocchetto” che in precedenza permetteva il riconoscimento automatico del risarcimento.

 

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