L’ indennità di disagio deve essere inclusa nell’accantonamento per il TFR? Ecco cosa stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22291/2017.
Per l’accantonamento per il TFR, va inserito il computo della cosiddetta indennità di disagio, corrisposta al lavoratore per la maggiore gravosità del lavoro straordinario?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22291/2017, ha stabilito che l’ indennità di disagio, deve essere inclusa nell’accantonamento per il TFR.
La motivazione risiede nel fatto che il TFR comprende tutte le somme corrisposte a causa del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con la sola esclusione dei rimborsi spesa.
La vicenda
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Como, aveva dichiarato il diritto di un dipendente di una società “alla inclusione nell’accantonamento annuo del TFR”, oltre che delle indennità per straordinario, festività, riposi e congedo, dalla data dell’assunzione, “anche dell’indennità di disagio, con la medesima decorrenza”.
La società è così ricorsa in Cassazione.
In particolare, la ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avrebbe “erroneamente ed immotivatamente considerato doverosa l’incidenza sul calcolo del TFR della c.d. indennità di disagio, considerandola, nonostante la sua evidente natura fittizia, ‘retribuzione’”.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, ha però rigettato il ricorso della società.
Osservava la Cassazione, infatti, che, ai sensi dell’art. 2120 c.c., l’accantonamento per il TFR comprende “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Precisava la Cassazione, infatti, che questa voce retributiva “viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro”. Inoltre, la stessa non rientra “in alcuna delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall’art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva”.
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