Resta fermo il diritto della parte lesa ad avviare una nuova azione in sede civile per ottenere il risarcimento del danno

Il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale, è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, che ne ha circoscritto la portata al semplice illecito civile. Chi si ritiene dunque vittima di una condotta che integra gli estremi di tale fattispecie potrà solamente agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.
Lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, con la n. 12768/2017, nel pronunciarsi sul caso di un’insegnante accusata di aver ‘ingiuriato’ un alunno di una classe elementare. La donna era stata condannata sia in primo grado che in appello ai sensi dell’articolo 594 c.p. per avere offeso l’onore e il decoro del minore “definendolo, unitamente agli altri compagni di classe, ‘deficiente’, ‘stupido’ e ‘zozzone’”.
Nel ricorrere in Cassazione la maestra evidenziava come il Tribunale non avesse tenuto in adeguata considerazione la “sussistenza della ritorsione e della provocazione, ai sensi dell’art. 599 del codice penale”, sottolineano come fosse “perennemente vessata dai comportamenti indisciplinati” dell’alunno e dei suoi compagni di classe.
La Suprema Corte, tuttavia,  non poteva che annullare a monte la sentenza impugnata in quanto “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Inoltre, in relazione al risarcimento del danno, gli Ermellini hanno sottolineato come, “in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile”, il giudice dell’impugnazione “deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour hanno anche chiarito che resta fermo il diritto della parte danneggiata “di agire ‘ex novo’ nella sede naturale”, ovvero quella civile, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria.

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