“Il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione (..) allorché emergano circostanze di fatto che giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l’erroneo convincimento di versare nella legittima difesa”

In primo grado era stato assolto dal Tribunale di Reggio Emilia, dall’accusa di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione nei confronti del ladro, che una sera del 2013, si era introdotto nel proprio locale per derubarlo. La decisione, confermata in appello, era fondata sull’assunto che la condotta lesiva dell’imputato oggetto di addebito, fosse scriminata dalla legittima difesa domiciliare putativa.

La vicenda

Il processo originava da un tentativo di furto, posto in essere dalla vittima di tentato omicidio, nell’esercizio pubblico di proprietà dell’imputato.
Ebbene, questi, dopo la chiusura del locale si era intrattenuto nel negozio per il disbrigo di incombenze amministrative.
Ma secondo l’accusa, l’imputato, dopo aver distintamente percepito che ignoti erano in procinto di introdursi nel suo esercizio ed essere rimasto ivi appostato nel buio per oltre mezz’ora, invece di sollecitare l’intervento della pubblica difesa, si era munito di coltello, aveva meditato la reazione aggressiva e persistendo lucidamente in tale risoluzione, dopo aver aperto la porta del locale, colpì il ladro al torace nel frangente in cui egli stava per tentare l’effrazione.
Perciò, per il Pubblico Ministero, l’imputato non aveva agito per legittima difesa, ma per ritorsione dolosa nei confronti del ladro ostinato.

La ricostruzione difensiva

Dal canto suo l’imputato, aveva dichiarato di avere già spento le luci e di essere in procinto di uscire, quando aveva avvertito dei rumori all’ingresso; si era avvicinato ed aveva scorto due persone parzialmente travisate armeggiare vicino alla saracinesca; non essendovi altre vie di uscita, aveva immediatamente acceso le luci del bagno e dell’antibagno per manifestare la sua presenza, aveva chiamato i carabinieri ed era rimasto in attesa del loro arrivo.
I rumori erano cessati e poi ricominciati; preso da ansia e da paura, aveva impugnato il primo strumento da difesa trovato, un coltello per preparare le colazioni; quando si era reso conto che il cancello esterno era stato aperto, si era fatto avanti parandosi dietro la porta a vetri e così rendendosi distintamente visibile.
Uno dei due estranei, vedendolo, riusciva a scappare, l’altro aveva persistito con ostinazione nell’azione di effrazione, trattenendosi sulla soglia di ingresso; sicché, nell’imminenza dell’incontro fisico tra i due, preso dall’ansia, per aver visto il ladro portare una mano alla tasca e temendo di essere aggredito, gli sferrava un fendente, per poi rinchiudersi nel locale fino all’arrivo dei carabinieri.

Nella sentenza di primo grado i fatti erano stati ricostruiti prevalentemente sulla base delle dichiarazioni della vittima e dell’imputato.

Tutti gli elementi, ad avviso del Tribunale, smentivano l’assunto accusatorio dell’accoltellamento preordinato, meditato e non necessario, e deponevano nel senso della configurabilità dell’esimente putativa. Ed infatti, la ricostruzione offerta dall’imputato, non aveva trovato alcuna smentita ed anzi era stata confermata dai dati acquisiti al processo.
L’epilogo confermato dalla Corte di appello, fu impugnato dal procuratore generale presso la corte d’appello, con ricorso per Cassazione.
Ci si interroga sul tema della legittima difesa, oggetto di discussione frequente negli ultimi giorni; e la sentenza in questione sembra in realtà, anticipare un futuro … prossimo.
Ebbene per l’accusa l’imputato, non solo aveva omesso di adottare qualsivoglia azione preventiva, ma addirittura aveva deciso di anticipare gli eventi, aprendo la porta e colpendo la vittima con un fendente potenzialmente letale. E tale atteggiamento, prima di attesa e poi di ricorso all’intervento reattivo non necessitato, era all’evidenza incompatibile con lo stato soggettivo di chi sia ragionevolmente convinto di non avere vie di fuga e di essere privo di alternative se non quella di reagire aggredendo.
Non vi era nessuno spazio, pertanto, per il riconoscimento dell’esimente, né reale né putativa.

La legittima difesa

L’art. 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 59 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, “nei casi previsti dall’art. 614, commi 1 e 2”, se “taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Il comma 3, dell’articolo citato aggiunge “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale“, così estendendo l’applicazione dell’esimente anche ai fatti avvenuti nei luoghi di lavoro, non rientranti ex se nella nozione di domicilio o di privata dimora.
Quando vi sia l’introduzione in uno di detti luoghi o anche quando l’agente ivi si trattenga invito domino, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente, sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.
Nel caso però in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Tuttavia, non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che restano fermi i requisiti strutturali posti dall’art. 52 c.p., e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro.
La giurisprudenza della Cassazione, prima ancora dell’entrata in vigore dell’ultima riforma sulla legittima difesa aveva chiarito che la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente indicato che il giudizio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, reale o presunta, deve compiersi “ex ante” sulla base delle circostanze caratterizzanti il caso concreto, dovendo il giudice esaminare, di volta in volta e in concreto, la particolare situazione di fatto che escluderebbe l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato.

I luoghi indicati dall’art. 614 c.p.

Orbene, nel caso in esame la pubblica accusa aveva rilevato, innanzitutto, l’impossibilità di applicazione in radice dell’esimente della legittima difesa domiciliare, anche solo putativa, poiché l’imputato, durante l’intero svolgimento dell’azione e sino al suo epilogo, si era mantenuto sulla soglia del locale, intento a forzarne la porta, ma senza riuscire ad introdursi. Di conseguenza il tentato omicidio non era avvenuto “nei casi previsti dall’art. 614 c.p., comma 1 e 2”, e “nei luoghi ivi indicati”.
In realtà, l’art. 614 c.p., tutela non solo l’inviolabilità dell’abitazione o dei luoghi di privata dimora, ma anche le loro “appartenenze”, intendendosi per tali quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l’abitazione, ancorché non costituenti con questa corpo unico.
La Cassazione, ad esempio, in passato ha ritenuto consumato e non solo tentato, il reato di violazione di domicilio da parte di chi si introduca, invito domino, all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia di uno dei condomini avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso o nell’androne di uno stabile, che integra il concetto di “appartenenza” ad esso estendendosi la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio o ancora si introduca e si trattenga sulla soglia dell’abitazione altrui contro la volontà di chi abbia il diritto di escluderlo.
Nel caso in esame, come messo in evidenza dai giudici del merito, l’intrusione si era già verificata attraverso l’apertura del cancello esterno, che dava sulla pubblica via e che era stato già scassinato.
Ciò – a detta degli Ermellini – rende irrilevante, ai fini dell’astratta applicazione della legittima difesa domiciliare, il dato discusso della mancata effettiva introduzione nel negozio.

L’attualità del pericolo

Il ricorso, poi, poneva in discussione, escludendole, l’attualità del pericolo e la necessità della reazione, sostenendo che l’imputato aveva aspettato il momento propizio per colpire, che per tutta la durata, non breve, dell’azione intrusiva, non aveva sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine, ma era rimasto appostato nel buio ove si era armato di un coltello e addirittura aveva prevenuto l’apertura, anche se ormai prossima, della porta a vetri, aprendola da sé e sferrando il fendente.
Di conseguenza la sua condotta era censurabile sotto il profilo dell’assenza della necessità di contrastare un pericolo attuale e concreto.
Ma per i giudici della Suprema Corte, una simile censura, così esposta, più che evidenziare un’errata configurazione giuridica dei fatti accaduti, mirava ad ottenere una diversa interpretazione degli stessi.
E, come noto, si tratta di un’operazione non consentita in sede di legittimità e pertanto non accoglibile.

Una soluzione non razionalmente accettabile quella dell’accusa

Ma in ogni caso, la corte di merito aveva già offerto una soluzione coerente e immune da vizi, oltre che verosimilmente accettabile.
Secondo l’assunto accusatorio, mutuato dall’accusa privata, il comportamento doveroso dell’imputato sarebbe stato quello di rivelare in modo indiscutibile la sua presenza, accendendo le luci, chiamando i carabinieri, rendendo edotti i ladri dell’imminente intervento della forza pubblica, chiedendo soccorso ai passanti, ponendo in essere, cioè, tutte quelle azioni atte a mettere in fuga gli intrusi.
Ma tale impostazione – scrivono i giudici del merito- traeva alimento dalle sole dichiarazioni della parte lesa e in ogni caso, non era razionalmente condivisibile.
Al contrario la ricostruzione difensiva appariva plausibile e persuasiva, giacché nel caso concreto per una serie di circostanze sfortunate, ma addebitabili essenzialmente agli aggressori, si erano create tutte le condizioni per supporre incolpevolmente la necessità della reazione difensiva, a fronte dell’ostinata azione offensiva della coppia di ladri e del pericolo di aggressione alla propria incolumità.
L’offeso aveva segnalato la sua presenza tanto da mettere in fuga l’altro dei due concorrenti ladri, così rendendo palese che il suo proposito era per l’appunto quello di interromperne l’azione e non di realizzare un’offesa fisica vendicativa e non necessaria, mentre la reazione armata era maturata nella situazione, equivocata ed equivocabile, originata dal comportamento e dal gesto contestuale all’apertura della porta.

Il principio di diritto

Insomma per i giudici della Cassazione la ricostruzione dalla corte di merito operata sulla base di una valutazione ex ante, alla luce di tutte le circostanze caratterizzanti il caso concreto, era più che condivisibile.
A tal proposito è bastato richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione quando vi sia il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, (…) con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, allorché emergano circostanze di fatto le quali giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l’erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, poiché tali circostanze, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa”.
Per tali motivo il ricorso dell’accusa è stato respinto e confermata l’assoluzione, in via definitiva.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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