Ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., la nuova disciplina sulla legittima difesa, introdotta dalla legge n. 39 del 2009, può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi

La vicenda

Nel 2016 il Tribunale di Prato dichiarava l’imputato responsabile del delitto di lesioni colpose avendo agito per eccesso colposo di legittima difesa.

In appello, la corte territoriale sostituiva la pena detentiva irrogata con quella di duemila euro di multa, confermando la sentenza impugnata, nel resto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputato era stato aggredito dal suo vicino di casa, prima a parole e poi con spintoni. Successivamente, nell’intento di far cessare il morso che quest’ultimo gli stava dando sotto un’ascella, lo colpiva con un pugno al volto.

Secondo i giudici dell’appello, tale condotta era sproporzionata e pertanto, doveva essere confermata la pronuncia di condanna.

Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’errata applicazione della disciplina penale dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione.

Il ricorso per Cassazione

A ben vedere, il ricorrente ha introdotto il tema della proporzionalità della reazione posta in essere a fronte del diverbio verbale e della successiva aggressione fisica perpetrata dalla persona offesa, come accertato in giudizio.

Al riguardo la Corte d’Appello aveva considerato che la condotta lesiva, realizzata dal primo per liberarsi dal persistente morso del secondo, avesse travalicato i limiti della necessità difensiva; che l’imputato, fosse incorso nell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. e che pertanto dovesse rispondere del reato di lesioni colpose per averlo attinto al volto con un forte pugno.

Dopo aver ricordato che “ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale del fatto e, successivamente procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario”, i giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione hanno annullato la sentenza impugnata.

A giudizio degli Ermellini – i giudici dell’appello non avevano tenuto conto della concitazione del momento e dell’elevato grado di aggressività palesata dalla stessa parte offesa, che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno dell’imputato.

La corte d’appello dovrà, pertanto, in sede di rinvio, rivalutare la condotta di quest’ultimo, anche in ordine all’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’imputato e il suo vicino aveva preso avvio, proprio mentre il primo si trovava all’interno del giardino recintato al piano terra del suo appartamento.

Detta circostanza dovrà essere adeguatamente verificata alla luce della legge n. 36 del 2019.

Invero, il novellato art. 55 c.p. stabilisce che: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

La novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta sia stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente più favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. E, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. essa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.

Avv. Sabrina Caporale

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