In base alla nuova normativa prevista dalla Legge di stabilità 2016 la compilazione del format di autocertificazione è condizione necessaria per l’emissione del pagamento da parte dell’Amministrazione creditrice

Il 4 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia emanato lo scorso 28 ottobre cui vengono allegati i modelli interministeriali necessari per ottenere il pagamento delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione come indennizzo per l’irragionevole durata di un processo. Con il decreto si da attuazione al dettato contenuto nella Legge di Stabilità 2016 che modifica l’articolo 5 della legge n. 89/2001, meglio nota come legge Pinto, relativa alla ‘Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile’.

La revisione prevista dalla Legge di bilancio dello scorso dicembre interviene sul procedimento che il ricorrente vittorioso dovrà attuare per ottenere la liquidazione dell’indennizzo. Nello specifico la nuova normativa impone al creditore di rilasciare, tramite i modelli previsti, una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto. La dichiarazione rappresenta una condizione necessaria per ottenere il pagamento; la legge prevede infatti che l’incompletezza ovvero l’irregolarità della documentazione richiesta preclude all’Amministrazione l’emissione dell’ordine di pagamento.

I modelli di dichiarazione sono distinti per le persone fisiche, per quelle giuridiche, per l’avvocato antistatario autorizzato dal cliente a incassare direttamente e per gli eredi; questi ultimi andranno inviati al Ministero competente per il pagamento allegando la documentazione prevista, oltre al documento d’identità e al codice fiscale. Il pagamento delle somme dovute avverrà mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento di creditori. Saranno ammissibili pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

Sulla nuova regolamentazione, tuttavia, pende attualmente un giudizio di costituzionalità sulla base dei dubbi avanzati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria in relazione all’ampio termine dilatorio previsto a favore della P.A. nei confronti dei cittadini creditori. Dall’invio dei modelli, infatti, inizia a decorrere un termine dilatorio di sei mesi entro il quale l’Amministrazione debitrice può effettuare il pagamento e prima del quale il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l’ottemperanza del provvedimento liquidatorio.

Il termine di 180 giorni va ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in via generale dalla legge per tutti i crediti vantati nei confronti di un’Amministrazione dello Stato. In totale, quindi, la dilazione può raggiungere i 10 mesi; un termine ingiustificatamente favorevole all’Amministrazione debitrice che, secondo il TAR ligure, violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza previsti dall’articolo 3 della nostra Costituzione.

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