Strattoni e litigi nel corso di un’assemblea di condominio possono costare cari. La Cassazione ha fornito chiarimenti in proposito.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 31633/2018 fa il punto in merito ai litigi in assemblea di condominio e alle possibili ricadute penali per chi si rende protagonista di tafferugli.

Per gli Ermellini, infatti, va condannato il condomino che, spintonando un altro partecipante, provoca la caduta di una terza partecipante.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino che era stato condannato per lesioni colpose a causa di litigi in assemblea di condominio.

Il fatto oggetto del processo si era verificato proprio durante un’assemblea condominiale, nel corso della quale era scaturito un diverbio tra l’imputato e una delle partecipanti.

Mentre la donna cercava di allontanarsi, però, era stata avvicinata da un altro condomino che ha provato a convincerla a restare. L’uomo, frapponendosi tra i due litiganti, è stato strattonato dall’imputato stesso che lo ha quindi spostato lateralmente per avvicinarsi alla donna e impedire che gli si venisse sbarrato il passo.

Nel farlo, il terzo uomo che si era intromesso era caduto addosso alla donna. Questa, cadendo a terra, aveva urtato contro un cordolo di marmo e si era procurata delle lesioni.

Ebbene, dopo due sentenze che hanno dichiarato il condomino colpevole del reato di lesioni volontarie, poi derubricato in lesioni colpose, anche la Cassazione si è espressa a riguardo.

Gli Ermellini hanno confermato tale decisione.

A loro avviso, è priva di rilievo ai fini della della configurazione del delitto di lesioni colpose la questione sollevata dal ricorrente. Ovvero se l’uomo, caduto sulla persona offesa, fosse stato da lui spinto, spostato o strattonato.

Per i giudici, l’unica cosa che conta è che i ricorrente, nel provare ad avvicinarsi alla donna con cui stava litigando, aveva impresso sulla persona del partecipante una forza tale da fargli perdere l’equilibrio, farlo cadere addosso alla signora e provocare a sua volta la caduta di quest’ultima.

Ovvio, non era nelle intenzioni dell’imputato causare la caduta.

Tuttavia, il fatto che il terzo a seguito del gesto potesse perdere l’equilibrio e rovinare addosso ad altre persone, con conseguenze potenzialmente lesive, rientrava nell’ordinaria prevedibilità.

Secondo gli Ermellini, nei fatti oggetto di disamina, la sequenza causale è riducibile a una condotta materiale sicuramente caratterizzata da un’azione.

Azione dalla quale è scaturito l’evento lesivo non voluto (la caduta della persona addosso ad altra persona rimasta ferita) ma non imprevedibile.

Pertanto, si tratta di una sequenza causale che, pur nella sua peculiarità, risponde ai criteri di imputazione propri della causalità colposa.

Alla luce di tali evidenze, la condanna dell’imputato appare corretta. E, così, il rigetto della sua impugnazione.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

LUCERNARIO CONDOMINIALE SUL MARCIAPIEDE, CHI PAGA IN CASO DI CADUTA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui