Per i giudici della Cassazione è abnorme l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Tivoli aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio, per assumere la testimonianza della vittima di violenza sessuale

La vicenda

Con ordinanza del 23 gennaio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero per assumere la testimonianza della persona offesa, in procedimento per violenza sessuale perpetrato nei suoi confronti, quando era ancora minorenne.

Dopo il ricorso formulato dal pubblico ministero, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il suddetto provvedimento abnorme.

Il g.i.p. aveva respinto l’istanza con la seguente motivazione: “l’assunzione della testimonianza della persona offesa circa i fatti per cui si procede non presenta caratteri di urgenza tali da non consentirne l’espletamento nella sede deputata alla formazione della prova, quale il dibattimento, né appaiono ricorrere ulteriori condizioni che suggeriscano l’adozione del mezzo di prova nelle forme richieste”.

Cosi facendo il giudice in questione aveva omesso di confrontarsi con la specifica istanza che gli era stata avanzata e aveva, in sostanza, rigettato la richiesta facendo generico riferimento a non meglio specificate valutazioni di opportunità che l’art. 392 c.p.p., comma 1 bis, in alcun modo prevede o consente.

Tanto precisato, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice, nonostante avesse esercitato un potere astrattamente previsto dalla disciplina processuale – posto che l’art. 398 c.p.p., comma 1, prevede che sulla richiesta di incidente probatorio “il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta” l’istanza – lo avesse, tuttavia, fatto al di là di qualsiasi ragionevole limite, traducendosi in un “rigetto arbitrario perché fondato su una non meglio precisata valutazione di “inopportunità” che nulla ha a che vedere – chiariscono gli Ermellini – con la disciplina processuale attuativa degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale”.

Peraltro, a tale richiesta avanzata dal pubblico ministero, neppure la difesa dell’indagato si era opposta.

Il provvedimento abnorme

Quanto alla natura del provvedimento censurato, la Cassazione ha aggiunto che esso sarebbe espressione di un potere non previsto dalla legge e pertanto, abnorme: il  Gip aveva, infatti, in sostanza  “disapplicato”, senza alcuna argomentazione, una regola generale di assunzione della prova prevista in ottemperanza ad obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale.

«Non si tratta, soltanto, di violazione di norme processuali, – si legge nella sentenza- ma di un provvedimento reso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, e quindi affetto da c.d. abnormità strutturale, secondo il consolidato orientamento (cfr. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007).

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale “provvedimento abnorme è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale. L’abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento”.

Quest’orientamento ha portato, poi, all’ulteriore affermazione secondo cui la categoria sarebbe “riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti” (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018).

Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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