In virtù del principio della ragione più liquida, il Tribunale di Firenze ha statuito che se le parti non hanno provveduto a presentare la domanda di mediazione nel termine stabilito il Giudice emetterà una sentenza di puro rito dichiarando l’improcedibilità della domanda

Con la sentenza n. 2032 depositata il 23 giugno 2019 il Tribunale di Firenze ha affrontato il tema dell’improcedibilità dell’azione per il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice nel caso in cui si verta in materie rientranti tra le ipotesi in cui è il tentativo di conciliazione è obbligatorio

Si deve premettere che l’art. 5, comma 1 – bis, d.lgs 28/2010 prevede l’ipotesi di giurisdizione condizionata.

Ebbene, con riferimento alla questione dell’art. 24 Cost. ed al diritto di accesso alla giurisdizione, si sottolinea come, almeno in linea di principio, l’accesso alla giustizia non possa ritenersi ex se precluso dalla previsione di una fase preprocessuale, che, ancorché obbligatoria, lasci comunque aperta la facoltà di adire, poi, la via giurisdizionale.

Anche la Consulta sul punto ha più volte avuto modo di chiarire come, in via generale, la previsione di uno strumento come il tentativo obbligatorio di conciliazione sia teso ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo, risultando, per tale via, perfettamente coerente anche con i principi e gli obiettivi propri del diritto comunitario (cfr. Corte cost. n. 51 del 2009, Corte cost. n. 403 del 2007 e Corte cost. n. 276 del 2000).

In base al dettato del medesimo comma 1-bis, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Quindi esistono due possibilità per far valere l’improcedibilità della domanda giudiziale.

La prima è che il convenuto eccepisca l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, mentre la seconda che il giudice rilevi d’ufficio detta causa di improcedibilità della domanda.

In entrambi i casi, il legislatore ha stabilito un limite temporale invalicabile per far valere detta invalidità che coincide con la prima udienza.

Fatta questa premessa, se il giudice rileva che la mediazione non è stata esperita assegna alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza decorso il tempo massimo previsto per legge per la durata del procedimento di mediazione.

La giurisprudenza di merito ha osservato sul punto che, nonostante sia vero in generale che il termine di 15 per depositare la domanda di mediazione venga per legge assegnato ad entrambe le parti, secondo parte della giurisprudenza di merito parte attrice deve in generale ritenersi la parte che vi ha interesse, in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione. Tuttavia, se vi sia interesse di entrambe le parti a proporre domanda di mediazione, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale, il giudice può compensare fra le parti le spese del giudizio (cfr. Trib. Palermo, 24.11.2015).

Secondo parte della giurisprudenza, il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione ha carattere perentorio, poiché la normativa fa conseguire  allo spirare del termine in questione la grave sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. Trib. Napoli Nord, 14.3.2016).

Un altro indirizzo ritiene, invece, si tratti di un termine ordinatorio, con la conseguenza che la parte a carico della quale è posto l’onere di instaurare il procedimento può ottenere dal giudice una proroga, a patto che depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso.

Fatte queste premesse si osserva come nel caso in esame il Giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, si è riservato la possibilità, tra più questioni pregiudiziali o di merito, di pronunciarsi prima su quella di più agevole soluzione, così come accogliere una eccezione preliminare di merito senza previamente verificare le questioni di rito, laddove entrambe siano volte al rigetto della domanda.

In virtù del principio della ragione più liquida, quindi, il Tribunale di Firenze ha statuito che se le parti non hanno provveduto a presentare la domanda di mediazione nel termine stabilito il Giudice emetterà una sentenza di puro rito dichiarando l’improcedibilità della domanda.

La chiusura anticipata del processo preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda.

Inoltre, la parte onerata di provvedere all’instaurazione della mediazione, e che tra l’altro nel caso de quo, ha anche sollevato la questione del mancato esperimento della mediazione in via di eccezione, che non vi abbia provveduto dovrà essere condannata al rimborso delle spese di causa in favore della controparte, dovendosi rilevare anche che l’attrice-opponente non solo non ha attivato la mediazione nel termine di 15 giorni concesso dal giudice, ma neppure successivamente, come avrebbe potuto fare, richiedendo solo ad una udienza successiva, di 6 mesi rispetto a quella in cui è stato disposto l’esperimento della mediazione, di essere rimessa in termini, dimostrando così un mero intento dilatorio della opposizione stessa.

Avv. Maria Teresa De Luca

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