Il mancato deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna della notifica via pec della sentenza di primo grado, impedisce la decorrenza del termine breve per impugnare

In un giudizio civile per l’accertamento della responsabilità risarcitoria del convenuto, la Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame da questi esperito contro la sentenza di primo grado che lo condannava a versare in favore dell’originaria attrice la somma di 20.000 euro.

Con ricorso per Cassazione la parte soccombente deduceva che in realtà, la notifica telematica della sentenza di primo grado effettuata dall’avvocato nei confronti del difensore di controparte, non era mai avvenuta, non essendo stata fornita la prova dell’esistenza delle ricevute di accettazione e di consegna.

Quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che – a norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3 – la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal medesimo art. 6, comma 2.

Ebbene, nel caso di specie, era emerso che, all’esito della notificazione, in via telematica, della sentenza di primo grado, la parte risultata vittoriosa non avesse provveduto al deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna provvedendo, invece, al deposito cartaceo delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, senza però attestarne la conformità ai documenti informatici da cui erano state tratte.

Si trattava – a giudizio degli Ermellini – di un contegno non idoneo a far decorrere, nei confronti del destinatario, il termine breve per impugnare, alla stregua del principio secondo cui “la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 228 del 2012), è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies”.

Perciò, la doglianza proposta dalla parte soccombente è stata pienamente accolta, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla Corte milanese per un nuovo esame nel merito.  

La redazione giuridica

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