Secondo gli Ermellini, resta valida la possibilità per il coniuge richiedente di dimostrare che la nuova convivenza non influisce in melius sulle sue condizioni economiche

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 16982/2018 ha fornito chiarimenti riguardanti l’assegno di mantenimento all’ex coniuge in caso di nuova convivenza.

Ebbene, secondo i giudici, non ha più diritto all’assegno di mantenimento l’ex coniuge separato che instaura una nuova convivenza. Il coniuge che chiede l’assegno, tuttavia, potrà dimostrare che la nuova convivenza non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso di un uomo che, in prime cure, era stato condannato a versare alla moglie un cospicuo assegno di mantenimento. Era infatti notevole la differenza reddituale tra i due.

La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’appello anche nella parte in cui addebitava la separazione all’uomo per aver questi abbandonato la casa coniugale. Ciononostante, in Cassazione l’uomo ha criticato la decisione per aver ritenuto non provata la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, da cui sarebbe nata anche una bambina.

Una circostanza che avrebbe potuto giustificare la riduzione o eliminazione dell’assegno.

Non solo. L’uomo ha lamentato di che non fosse stato ammesso il capitolo di prova, pertinente e specifico, volto a dimostrare la convivenza stabile e continuativa della ex con il nuovo compagno nella stessa casa coniugale.

Il ricorso è stato accolto dagli Ermellini che hanno così evidenziato l’importanza della questione riguardante la nuova convivenza intrattenuta dal coniuge separato. E, in particolare, la sua incidenza sull’attribuzione e quantificazione del mantenimento a suo favore.

Nello specifico, i giudici condividono il principio secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge.

Questa circostanza rescinde quindi ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Il diritto al mantenimento rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura.

Una formazione in cui, peraltro, si svolge la personalità dell’ individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).

Tuttavia, si tratta di un principio enunciato in tema di assegno divorzile che va interpretato diversamente in materia di separazione.

Questa presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale. A essere sospesi sono solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

La decisione di intraprendere una nuova convivenza è, quindi, assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi.

Pertanto, afferma la Cassazione, non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale ” (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).

Sempre gli Ermellini ricordano che l’assegno di mantenimento deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione.

Tuttavia, esso è dovuto “sempre che il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione”, dovendo l’assegno essere pur sempre “necessario al suo mantenimento”.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l’altro abbia instaurato una nuova convivenza che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita.

Un fatto che lascia intuire che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.

Infine, resta ferma la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche.

 

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